L’esdebitazione è un beneficio previsto dalla Legge fallimentare che consente all’imprenditore fallito, che sia persona fisica, di liberarsi dai debiti che residuano nei confronti dei creditori non soddisfatti dopo la chiusura del fallimento. Possono beneficiare dell’esdebitazione gli imprenditori individuali, ma anche i soci illimitatamente responsabili di una società dichiarata fallita (nel caso di società di persone: snc, sas, società semplice).
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L’esdebitazione è un beneficio previsto dalla Legge fallimentare che consente all’imprenditore fallito, che sia persona fisica, di liberarsi dai debiti che residuano nei confronti dei creditori non soddisfatti dopo la chiusura del fallimento. Possono beneficiare dell’esdebitazione gli imprenditori individuali, ma anche i soci illimitatamente responsabili di una società dichiarata fallita (nel caso di società di persone: snc, sas, società semplice).
Per liberarsi dei debiti derivanti dal fallimento, l’imprenditore deve aver soddisfatto i seguenti requisiti oggettivi e soggettivi:
1) Requisiti oggettivi:
a) la procedura fallimentare deve essere stata dichiarata chiusa per effetto della ripartizione dell’attivo risultante dal fallimento attraverso un regolare piano di riparto;
b) i creditori concorsuali devono essere stati, anche solo parzialmente, soddisfatti: in caso contrario, la richiesta di esdebitazione non potrebbe essere proposta.
2) Requisiti soggettivi:
Il beneficio dell’esdebitazione può essere concesso soltanto agli imprenditori la cui condotta sia stata improntata a principi di correttezza e di trasparenza nei confronti della procedura fallimentare. In particolare, l'imprenditore deve:
a) aver cooperato con gli organi della procedura fallimentare, mettendo a disposizione tutte le informazioni e la documentazione necessaria ad accertare il passivo dell’impresa;
b) essersi interessato affinché l’operazione di accertamento dello stato passivo sia avvenuto in modo proficuo;
c) non deve aver ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura fallimentare;
d) deve aver consegnato al curatore fallimentare tutta la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento;
e) non deve aver beneficiato di un’altra esdebitazione nei 10 anni precedenti;
f) nel corso della procedura fallimentare, l’imprenditore non deve inoltre aver rappresentato una situazione contabile dell’impresa fallita diversa da quella effettiva attraverso comportamenti volti a distrarre l’attivo dell’impresa oppure rappresetando passività fittizie o insussistenti.
g) l’imprenditore non deve poi aver cagionato o aggravato il dissesto economico dell’impresa, né aver fatto ricorso abusivo al credito.
h) l’imprenditore, infine, non deve avere riportato condanne in via definitiva per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o per altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa a meno che non sia intervenuta la riabilitazione.
Se vengono soddisfatti i requisiti sopracitati, con il decreto di chiusura del fallimento, o su ricorso del debitore, il Tribunale può concedere l’esdebitazione dichiarando inesigibili i debiti non soddisfatti integralmente che, in tal modo, vengono estinti. Si estingueranno anche le eventuali garanzie reali (pegno ed ipoteca), sebbene rimangano fatti salvi i diritti vantati nei confronti di coobbligati e dei fideiussori del debitore oltre che degli obbligati in via di regresso.
In particolare, i creditori non potranno pretendere dal fallito:
a) il pagamento dei debiti residui di cui erano titolari i creditori ammessi allo stato passivo che il fallito non è stato in grado di soddisfare integralmente;
b) il pagamento dei debiti anteriori alla procedura di fallimento di cui erano titolari i creditori che hanno omesso di richiedere l'ammissione al passivo del proprio credito (tuttavia, in tale ipotesi, l’esdebitazione opera solo per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado).
Non rientrano nella procedura di esdebitazione:
a) i debiti relativi agli obblighi di mantenimento e alimentari;
b) i debiti derivanti da rapporti estranei all’esercizio dell’impresa;
c) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito;
d) le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.