Con l’ordinanza n. 12364 del 23 giugno 2020, la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, è tornata a pronunciarsi in materia di mobbing ribadendo quali siano i presupposti necessari e indefettibili per conseguire la tutela risarcitoria. Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, ribadisce la Cassazione, devono ricorrere: 1. una serie di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o leciti se considerati singolarmente, posti in essere con intento vessatorio in modo sistematico, iterato e prolungato nel tempo, da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi. SEGUE
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Con l’ordinanza n. 12364 del 23 giugno 2020, la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, è tornata a pronunciarsi in materia di mobbing ribadendo quali siano i presupposti necessari e indefettibili per conseguire la tutela risarcitoria.
Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, ribadisce la Cassazione, devono ricorrere:
1. una serie di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o leciti se considerati singolarmente, posti in essere con intento vessatorio in modo sistematico, iterato e prolungato nel tempo, da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
2. l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
3. il nesso eziologico tra le condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità;
4. l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.
L’onere probatorio incombe sul prestatore di lavoro il quale deve fornire prova di un comportamento, posto in essere ai suoi danni dai superiori gerarchici, intenzionalmente ed ingiustificatamente ostile, avente le caratteristiche oggettive della prevaricazione e della vessatorietà, connotato da plurime condotte emulative e pretestuose. In tal senso, sono da considerare irrilevanti le mere posizioni divergenti e/o conflittuali connesse alle ordinarie dinamiche relazionali all’interno dell’ambiente lavorativo.