Il recupero di un credito verso un soggetto estero spesso comporta una serie di complicazioni procedurali che, nella migliore delle ipotesi, fanno lievitare i costi e scoraggiano il creditore italiano. Il discorso è ampio e dipende dallo Stato in cui si trova il debitore. L'ipotesi del recupero di un credito in territorio elevetico risulta semplice e veloce se paragonato alla procedura farraginosa vigente in Italia o in altri paesi Ue. Questo perché, come accade in altri ambiti, il Codice svizzero dedica alla materia pochi articoli e per il debitore residuano poche possibilità per opporsi in modo pretestuoso e dilatorio. SEGUE
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Il recupero di un credito verso un soggetto estero spesso comporta una serie di complicazioni procedurali che, nella migliore delle ipotesi, fanno lievitare i costi e scoraggiano il creditore italiano.
Il discorso è ampio e dipende dallo Stato in cui si trova il debitore.
Il recupero del credito in Svizzera, a noi vicina e con la quale frequentemente intratteniamo rapporti commerciali e magari legami familiari, è estremamente veloce e semplice, se paragonato alla troppo spesso farraginosa procedura italiana o di altri paesi UE.
La materia (come in altri ambiti) è disciplinata da pochi articoli del Codice svizzero, cosa che assicura appunto brevità dei procedimenti e assenza di cavilli e di possibilità per il debitore di opporre eccezioni dilatorie (come si è abituati a vedere in Italia).
LE CARATTERISTICHE DEL CREDITO
Prima di addentrarci nelle questioni relative al Foro competente, è necessario individuare l’origine del credito.
Infatti, la natura del credito genera diverse possibilità di procedura (questo argomento sarà affrontato in altro articolo sul presente sito).
INDIVIDUAZIONE DEL FORO COMPETENTE PER L’OTTENIMENTO DEL TITOLO
L’individuazione del Foro competente è fondamentale onde non incorrere in opposizioni che potrebbero generare inutili costi. Secondo la Convenzione di Lugano del 2007 (che sostituisce quella del 1988, concernente le decisioni in materia civile e commerciale), in assenza di specifica pattuizione contrattuale, nel caso in cui il debitore abbia residenza o sede legale in territorio elvetico, il Foro competente per l’ottenimento del titolo esecutivo sarà quello svizzero, laddove la prestazione principale sia stata eseguita presso il debitore (caso tipico, la fornitura di merci e prestazione di servizi).
In questo caso, per l’ottenimento del titolo, sarà necessario incardinare una causa di merito presso il foro del debitore (di cui si parlerà diffusamente in altra pubblicazione su questo sito).
Il Foro competente sarà invece quello del creditore italiano laddove la prestazione sia stata eseguita in Italia ovvero tale Foro sia stato oggetto di specifica pattuizione. In questo caso sarà possibile, agire in esecuzione con un titolo italiano.
IL PRECETTO
L’Azione esecutiva svizzera, può essere incardinata anche in assenza di Titolo Esecutivo.
Ciascuno soggetto infatti, sia persona fisica che giuridica, potrà inoltrare l’Azione mediante l’invio Postale del Precetto Esecutivo, riportante i dati del debitore, del creditore e l’importo del preteso credito.
Per poter ottenere la continuazione dell’azione, il creditore dovrà però essere in possesso di una Dichiarazione di Debito ben dettagliata, da produrre in sede Giudiziale in caso di Opposizione al Precetto.
In assenza di tale dichiarazione, a seguito dell’Opposizione e di Istanza di Rigetto della stessa, sarà necessario affrontare una Causa di merito, nel corso della quale le parti si troveranno a dover dimostrare le loro ragioni.
Nella pratica Forense svizzera, anche se l’onere della prova sarà principalmente a carico del debitore, il creditore non sarà esente dalla necessità di dimostrare al Pretore la fondatezza del credito vantato.
IL TITOLO ESECUTIVO
In assenza della dichiarazione di debito, ovvero di documentazione che comprovi senza alcun dubbio la fondatezza del credito vantato, prima di dare corso all’azione esecutiva, sarà necessario dotarsi del Titolo Esecutivo (cresciuto in giudicato).
In caso di Competenza del Foro svizzero, per ottenere il Titolo Esecutivo è consigliabile dare corso ad una Causa di Merito, che vedrà obbligatoriamente la necessità di transitare dall’Udienza di Conciliazione. (di cui si parlerà diffusamente in altra pubblicazione su questo sito).
In questa sede diremo solo che la procedura civile svizzera è tecnicamente strutturata per rendere le cause di merito esenti da adempimenti che possano causarne l’eccessiva dilatorietà.
In caso di Competenza del Foro Italiano, il Titolo potrà essere costituito da Sentenza o Decreto Ingiuntivo.
SCHEMA DELLA PROCEDURA ESECUTIVA
Riguardo il Titolo Ottenuto in Svizzera, sullo stesso dovrà semplicemente essere apposto il timbro di Crescita in Giudicato.
Se si è muniti di un titolo italiano (sentenza o decreto ingiuntivo), esso dovrà essere reso esecutivo in Italia e munito dell’allegato di cui all’art. 5 della Convenzione di Lugano (attestazione relativa alla conformità a determinati requisiti di decisioni rese in un Paese firmatario della Convenzione da far valere in altri Paesi firmatari).
L’esecuzione viene introdotta con una domanda che andrà rivolta all’Ufficio Esecuzioni e Fallimenti (UEF) del distretto in cui il debitore ha residenza o sede legale e che provvederà alla notifica del Precetto Esecutivo.
Si ribadisce che per dare impulso all’esecuzione non è necessario essere dotati di titolo, visto che l’esecuzione stessa potrebbe essere incardinata con una semplice domanda, ma in tale caso ci si espone al rischio di una causa di opposizione più impegnativa rispetto a quella in cui si sia già in possesso di un titolo.
In presenza di un titolo, invece, si otterrà agevolmente il rigetto definitivo dell’opposizione eventualmente radicata e l’autorizzazione quindi alla prosecuzione dell’esecuzione.
In questo caso, infatti, il Giudice facilmente e velocemente rigetterà l’opposizione e dichiarerà definitivo il precetto.
A questo punto, il creditore può procedere con la continuazione dell’esecuzione, procedura interamente nelle mani dell’UEF, ente pubblico munito di poteri di indagine e di accesso alle banche nazionali, circostanza che incide notevolmente sulle possibilità di recupero del credito.
L’esecuzione dipende dalla tipologia del debitore: se persona fisica, si radicherà l’esecuzione in via di pignoramento (il pignoramento dei beni mobili o dello stipendio – o di altri emolumenti – senza il limite del quinto), se persona giuridica l’esecuzione in via di fallimento, conseguenza che induce a saldare il debito.
Grazie ai poteri di indagine particolarmente pregnanti dell’UEF e alla efficacia dell’azione di questo ufficio, l’esecuzione in Svizzera si presenta come procedura conveniente, rapida ed efficace.
LE SPESE GIUDIZIARIE.
Le spese processuali, ossia le tasse di giustizia per la procedura di rigetto dell’opposizione, variabili e liquidate dal giudice e le spese di avvio e di prosecuzione dell’esecuzione, sono interamente recuperabili. Le spese ripetibili invece sono quelle per assistenza legale di un avvocato e sono parzialmente recuperabili. In definitiva, in Svizzera, la velocità della procedura e la relativa certezza del recupero, specie se assistito da un titolo giudiziario, ma anche sulla scorta di assegni, fatture, riconoscimenti di debito, rende conveniente e agevole procedere con un credito anche di poche migliaia di Euro.
Tratto dal sito dello Studio Legale Dosi al quale va il nostro ringraziamento per la gentile concessione.