L'allontanamento dalla casa coniugale è possibile nei seguenti casi: a) una giusta causa determinata da avvenimenti o comportamenti di terzi (coniuge o suoi familiari) incompatibili con il protrarsi della convivenza (ad esempio, violenze commesse da uno dei coniugi ai danni dell’altro); b) quando il legame tra i coniugi è ormai definitivamente venuto meno, per cui l’abbandono del tetto rappresenta la conseguenza di una grave frattura coniugale ormai conclamata; c) quando è già stata depositata in tribunale una domanda di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio. SEGUE
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L'allontanamento dalla casa coniugale è possibile nei seguenti casi:
-quando c'è una giusta causa determinata da avvenimenti o comportamenti di terzi (coniuge o suoi familiari) incompatibili con il protrarsi della convivenza (ad esempio, violenze commesse da uno dei coniugi ai danni dell’altro);
-quando il legame tra i coniugi è ormai definitivamente venuto meno, per cui l’abbandono del tetto rappresenta la conseguenza di una grave frattura coniugale ormai conclamata.
-quando è già stata depositata in tribunale una domanda di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio.
Fuori da queste ipotesi, è lecito parlare di "abbandono del tetto coniugale", fattispecie di reato dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale nel 1975 al posto della quale oggi risulta applicabile l'arr. 570 del codice penale (Violazione degli obblighi di assistenza familiare).