La parte che assume di avere subito un danno imputabile ad un intervento medico-sanitario non può procedere giudizialmente con atto di citazione se prima non ha promosso, in modo alternativo, il procedimento di mediazione obbligatoria o il ricorso ex 696 bis. Lo stabilisce l’art. 8 della Legge 8 marzo 2017, n.24 (c.d. Legge Gelli-Bianco) la quale ha introdotto l'obbligo di esperire uno dei due procedimenti al fine di evitare, ove possibile, la causa di merito.
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La parte che assume di avere subito un danno imputabile ad un intervento medico-sanitario non può procedere giudizialmente con atto di citazione se prima non ha promosso, in modo alternativo, il procedimento di mediazione obbligatoria o il ricorso ex 696 bis. Lo stabilisce l’art. 8 della Legge 8 marzo 2017, n.24 (c.d. Legge Gelli-Bianco) la quale ha introdotto l'obbligo di esperire preventivamente un tentativo di conciliazione nella forma Consulenza tecnica preventiva di cui all’art. 696 bis c.p.c. (che ha una finalità conciliativa) o, in alternativa, il procedimento di mediazione di cui all’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Si tratta di una condizione di procedibilità della domanda di risarcimento danni che obbliga il danneggiato ad esperire uno dei due procedimenti deflatttivi con la precisazione che, se la parte opta per il ricorso ex art. 696 bis, la legge Gelli-Bianco impone la partecipazione di tutte le parti al procedimento, comprese le imprese di assicurazione dei medici o delle strutture sanitarie, le quali hanno l’obbligo di formulare un’offerta di risarcimento del danno. Nel caso di mancata partecipazione, la legge prevede l’applicazione di una sanzione al pagamento delle spese del procedimento di consulenza tecnica preventiva anche nel caso di esito positivo della causa.