Il Garante della Privacy ha stabilito che, nel caso di utilizzo per fini personali dell’impianto di videosorveglianza, non si debba applicare il Codice della Privacy per cui, chi intende proteggere la propria abitazione (privata o ubicata in un complesso condominiale) attraverso l'uso di telecamere, non è soggetto a richiedere alcuna autorizzazione. Le telecamere installate all’esterno di abitazioni indipendenti (come villette, ville e strutture residenziali di ampie dimensioni) devono limitarsi ad inquadrare la propria area di pertinenza che comprende cancelli, porte di ingresso, portoni e muro perimetrale. SEGUE
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Il Garante della Privacy ha stabilito che, nel caso di utilizzo per fini personali dell’impianto di videosorveglianza, non si debba applicare il Codice della Privacy per cui, chi intende proteggere la propria abitazione (privata o ubicata in un complesso condominiale) attraverso l'uso di telecamere, non è soggetto a richiedere alcuna autorizzazione.
Le telecamere installate all’esterno di abitazioni indipendenti (come villette, ville e strutture residenziali di ampie dimensioni) devono limitarsi ad inquadrare la propria area di pertinenza che comprende cancelli, porte di ingresso, portoni e muro perimetrale. Conseguentemente, bisogna avere cura di non inquadrare le zone soggette al pubblico passaggio che comprendono le abitazioni private attigue, porzioni di marciapiedi, strade, negozi, edifici. Se per ragioni di spazio ciò risulta impossibile, occorre limitare il raggio della ripresa alle scarpe dei passanti senza che la telecamera possa riprenderne il volto.
Con il parere n. drep/ac/113990 del 7 marzo 2017, il Garante della Privacy ha specificato che l'uso privato di un impianto di videosorveglianza non implica l'obbligo dell'avviso mediante il cartello “Area videosorvegliata”, né l'obbligo di conservazione delle immagini registrate.
Anche le telecamere installate nelle aree private di una struttura condominiale devono inquadrare solo ed esclusivamente il proprio spazio: la porta di casa, la porzione di pianerottolo prossima all’uscio, il proprio posto auto.
Al privato sono vietate le riprese di tutte le aree comuni del condominio, vale a dire l’intero pianerottolo, le porte di ingresso alle altrui abitazioni, le scale, l’intero garage.
La violazione di tali direttive configura il reato di “interferenza illecita nella vita privata” che prevede una reclusione da sei mesi a quattro anni salva l'ipotesi (prevedibile) che, costituendosi parte civile, colui che è stato ripreso illecitamente dalle telecamere possa invocare il risarcimento del danno.
VIDEOCITOFONO
Poiché anche il videocitofono viene equiparato ai comuni sistemi di videosorveglianza, la normativa prevede che le riprese debbano essere utilizzate esclusivamente per fini di sicurezza personale e di protezione della propria residenza.