Nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio di notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile, poiché non è consentito al giudice assegnare all’appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile - L, ordinanza n. 31346/19; depositata il 2 dicembre)