Il licenziamento per motivi economici (cd. giustificato motivo oggettivo) presuppone la necessità che sia finalizzato a migliorare l'efficenza produttiva dell'attività di impresa. Non occorre, pertanto, che via sia una contrazione del fatturato o uno stato di crisi dell'unità produttiva, come si evince dalla lettera dell'art. 3 della L. n. 604/1966. Segue
----------------------------
Il licenziamento per motivi economici (cd. giustificato motivo oggettivo) presuppone la necessità che sia finalizzato a migliorare l'efficenza produttiva dell'attività di impresa. Non occorre, pertanto, che via sia una contrazione del fatturato o uno stato di crisi dell'unità produttiva, come si evince dalla lettera dell'art. 3 della L. n. 604/1966. L’onere della prova incombe sul datore di lavoro il quale deve provare che, nell'ambito della riorganizzazione, la soppressione del posto di lavoro é volta a garantire un assetto aziendale più efficiente. Pertanto, ai fini della legittimità del licenziamento, non conta se l’azienda in utile non integri una congiuntura sfavorevole, l’aspetto più rilevante è che dal licenziamento derivi un effettivo aumento della produzione e che la riorganizzazione sia reale. (Cassazione, ordinanza n. 19302 del 18 luglio 2019)