Con sentenza n. 11416 del 30 aprile 2019, la Suprema Corte ha statuito che ai fini dell'applicazione dell’IMU vale il medesimo presupposto previsto per l’ICI, cioè il possesso degli immobili. Per l'Ici prima e per l'Imu dopo, soggetto passivo è il coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale. Tale principio deve valere anche nell'ipotesi di convivenza more uxorio per cui, nel caso di cessazione del rapporto la convivenza, il genitore assegnatario é da considerarsi il soggetto passivo del tributo con conseguente liberazione del genitore proprietario ma non assegnatario dell’immobile. Tutto ciò anche nei casi in cui l’assegnatario medesimo non sia comproprietario della casa.