La nozione di abnormità va ricondotta al comportamento imprudente del lavoratore posto in essere in modo autonomo e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro. Oppure, in un comportamento che, pur rientrando nelle mansioni che gli sono proprie, sia consistito in qualcosa di radicalmente lontano dalle ipotizzabili ed imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro. (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 16216/19; depositata il 15 aprile)