Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità, ciò che conta non è tanto la provenienza del documento dell’impresa, quanto la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa medesima. Elemento centrale della valutazione è l’attendibilità del materiale disponibile, cioè dal grado di fedeltà del dato rappresentato con l’effettiva realtà dell’impresa. (Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 10509/19; depositata il 15 aprile)