La conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato opera con effetto ex tunc dalla illegittima apposizione del termine al contratto, mentre l’indennità di cui all’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la riammissione in servizio. (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 8385/19; depositata il 26 marzo)