Il “piano attestato di risanamento”, attestato da un professionista indipendente che deve accertare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano, é una “procedura concorsuale minore”, prevista dall'art. 67, comma 3, lett. d) Legge Fallimentare, che consente all’imprenditore di risanare l’impresa senza alcun controllo da parte del Tribunale. Il piano attestato può essere adottato da qualunque soggetto economico assoggettabile al fallimento, ovvero ogni imprenditore “non piccolo” di natura privata rientrante nei limiti previsti dall’art. 1 L.F.
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Il “piano attestato di risanamento”, attestato da un professionista indipendente che deve accertare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano, é una “procedura concorsuale minore”, prevista dall'art. 67, comma 3, lett. d) Legge Fallimentare, che consente all’imprenditore di risanare l’impresa senza alcun controllo da parte del Tribunale. Il piano attestato può essere adottato da qualunque soggetto economico assoggettabile al fallimento, ovvero ogni imprenditore “non piccolo” di natura privata rientrante nei limiti previsti dall’art. 1 L.F.
Si differenzia, pertanto, dall’accordo di ristrutturazione dei debiti (ex articolo 182 bis L.F.) e dal concordato preventivo (articolo 160 e ss. L.F.) in quanto non é soggetto ad alcun regime pubblicistico, né a una durata.
Questa procedura assicura l'esenzione dalla revocatoria dei pagamenti effettuati conformemente al piano: “Non sono soggetti ad azione revocatoria….gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano…“
Per risanamento dell’esposizione debitoria si intende:
a) La riduzione dell’entità dell'esposizione;
b) La rinegoziazione delle scadenze;
c) La rinegoziazione delle condizioni di pagamento (compreso i tassi di interesse).
Il piano attestato deve coinvolgere soggetti di particolare competenza:
-L’advisor finanziario (professionista o società di consulenza) che costruisce le linee guida del piano e lo negozia con banche e fornitori;
-L’advisor legale che che predispone l’accordo dal punto di vista legale e lo rende conforme alla normativa vigente.
-I consulenti (commercialista, consulente del lavoro);
Naturalmente, il ruolo fondamentale viene ricoperto dall'attestatore che dovrà valutare il piano predisposto dagli advisor e dovrà attestarne la veridicità dei dati e la concreta fattibilità finanziaria.