L’accordo di ristrutturazione dei debiti, stipulato dall’impresa in crisi con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti ed omologato dal Tribunale (come previsto dall’art. 182 bis della L.F.), garantisce l'esenzione dalla revocatoria fallimentare per atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato nonché l'esenzione da determinati reati fallimentari per il debitore e i creditori che stipulano ed eseguono l’accordo omologato dal Tribunale. SEGUE
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L’accordo di ristrutturazione dei debiti, stipulato dall’impresa in crisi con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti ed omologato dal Tribunale (come previsto dall’art. 182 bis della L.F.), garantisce l'esenzione dalla revocatoria fallimentare per atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato nonché l'esenzione da determinati reati fallimentari per il debitore e i creditori che stipulano ed eseguono l’accordo omologato dal Tribunale.
Per quanto concerne i terzi creditori “estranei” all’accordo, ossia di coloro che non hanno stipulato l’accordo, l'art. 182 bis L.F. prescrive che il debitore in stato di crisi che chiede l’omologa dell’accordo deve depositare, in sede di ricorso, una relazione asseverata di un professionista attestante sia l’idoneità dell’accordo che la garanzia di integrale pagamento dei creditori estranei entro il termine perentorio di 120 giorni dall’omologazione, se si tratta di crediti scaduti, o dalla scadenza, se si tratta di crediti non ancora scaduti alla data di omologazione.
L'accordo di ristrutturazione si fonda, pertanto, su tre presupposti:
a) l’adesione volontaria e incoercibile all’accordo di ristrutturazione da parte dei creditori;
b) il debitore che stipula l’accordo ha l'obbligo di pagare integralmente i creditori che non hanno aderito all'accordo (c.d. “creditori estranei”);
c) il termine perentorio di 120 giorni dall'omologa preclude al creditore estraneo di esigere il pagamento prima del suo decorso.