Il contratto o accordo di convivenza è finalizzato a disciplinare i rapporti patrimoniali tra due persone di sesso opposto o dello stesso sesso che non intendono contrarre matrimonio. Tale accordo (introdotto dalla legge 20 maggio 2016, n.76, ovvero, la controversa “legge Cirinnà”) consente ai conviventi il diritto di registrare la propria unione presso i registri civili dei comuni in cui essi risiedono. Segue
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Il contratto o accordo di convivenza è finalizzato a disciplinare i rapporti patrimoniali tra due persone di sesso opposto o dello stesso sesso che non intendono contrarre matrimonio.
Tale accordo (introdotto dalla legge 20 maggio 2016, n.76, ovvero, la controversa “legge Cirinnà”) consente ai conviventi il diritto di registrare la propria unione presso i registri civili dei comuni in cui essi risiedono.
Contenuti e disciplina dell'accordo.
1) Scelta del regime patrimoniale: comunione o separazione dei beni;
2) Disciplina delle spese comuni che obbliga ciascuna parte a partecipare e a contribuire alle spese quotidiane in ragione dei rispettivi dei redditi (50% o secondo quanto le parti riterranno opportuno).
3) Disciplina dei rapporti successivi alla convivenza nel caso di sua cessazione (ad esempio, chi potrà godere della casa, oppure il versamento di un indennizzo a favore della parte più debole o della parte che abbandona l'abitazione).
4) Alimenti: le parti possono già prevedere le modalità di corresponsione di un contributo alimentare a favore di uno dei due conviventi nell'ipotesi in cui lo stesso versi in stato di bisogno, per un periodo limitato di tempo, proporzionale al periodo di vita trascorso insieme.
5) Indicazione delle formalità richieste affinché il contratto sia valido. A tal proposito, occorre rilevare che, ai fini della validità dell'atto, i conviventi dovranno sottoscrivere l'accordo davanti ad un notaio o un avvocato, il quale, entro 10 giorni, dovrà effettuare la registrazione del contratto presso il comune di residenza .