Dal gennaio 2016 il reato di omesso versamento delle ritenute ha per oggetto le sole condotte omissive che superano i 10.000 euro all’anno (Dlgs n. 8/2016, art. 3, comma 6). Con sentenza n. 10424 del 7 marzo 2018, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno fissato un principio di diritto che risulta fondamentale ai fini della esatta determinazione della soglia di punibilità. SEGUE
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Dal gennaio 2016 il reato di omesso versamento delle ritenute ha per oggetto le sole condotte omissive che superano i 10.000 euro all’anno (Dlgs n. 8/2016, art. 3, comma 6).
Con sentenza n. 10424 del 7 marzo 2018, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno fissato un principio di diritto che risulta fondamentale ai fini della esatta determinazione della soglia di punibilità : “in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio-16 dicembre relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell’anno precedente e nel novembre dell’anno in corso)”.
Ne discende che l’imprenditore risulta punibile per il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali se, nell'arco dell'anno (da dicembre a novembre dell'anno successivo), il debito con l'Inps supera 10 mila euro.
La Suprema Corte ha specificato che il debito previdenziale sorge in seguito al pagamento delle retribuzioni, al termine di ogni mensilità, mentre la condotta del mancato versamento assume rilevanza solo quando è trascorso il termine di scadenza individuato dalla legge: “sicché appare più coerente riferirsi, riguardo alla soglia di punibilità, alla somma degli importi non versati alle date di scadenza comprese nell’anno e che vanno quindi dal 16 gennaio (per le retribuzioni del precedente mese di dicembre) al 16 dicembre (per le retribuzioni corrisposte nel mese di novembre)”.