Prima di apparire in tv, le parti si sono già accordate di deferire la soluzione della loro controversia ad un soggetto che non riveste la qualifica di magistrato in servizio il quale non è obbligato ad uniformarsi ai dettami del codice di procedura civile. Cioè, hanno già sottoscritto un contratto contenente una clasuola compromissoria che li obbliga a dare esecuzione alla pronuncia dell'arbitro che si chiama "lodo". Il cidice prevede (824-bis cppc) che, dalla data della sua ultima sottoscrizione, il lodo ha gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorita' giudiziaria. Segue
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Il codice di procedura civile prevede, ai sensi dell'art. 806 cpc, che "Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge". Questa procedura, definita "arbitrato", consente a due soggetti di sottrarre al giudice ordinario la decisione di una determinata controversia demandandola ad arbitri, cioè a comuni cittadini. Tale accordo è contenuto in una clauosla, detta "clausola compromissoria", con la quale, al momento della conclusione del contratto, le quali stabiliscono preventivamente di sottoporre ad un arbitro la loro eventuale controversia. Ci sono tuttavia, dei limiti: non possono essere sottratte alla competenza del giudice ordinario le questioni che hanno per oggetto "diritti indisponibili". Si tratta, cioè, di diritti riconosciuti dalla legge ad un soggetto per soddisfare non solo un suo interesse, ma anche un interesse super-individuale. Fanno parte della categoria dei diritti indisponibili i diritti personali, attinenti ad esempio, allo status familiae (es.: è nulla la clauosla compromissoria che ha per oggetto il riconoscimento dello status di figlio naturale o la validità di una adozione). Nel caso di specie, che ha per oggetto le trasmissioni televisive (es. Forum, Verdetto finale), prima di apparire in tv, le parti si sono già accordate di deferire la soluzione della loro controversia ad un soggetto che non riveste la qualifica di magistrato in servizio il quale non è obbligato ad uniformarsi ai dettami del codice di procedura civile. Cioè, hanno già sottoscritto un contratto contenente una clasuola compromissoria che li obbliga a dare esecuzione alla pronuncia dell'arbitro che si chiama "lodo". Il cidice prevede (824-bis cppc) che, dalla data della sua ultima sottoscrizione, il lodo ha gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorita' giudiziaria.