Nell'ipotesi di morte dell'ex coniuge che, dopo il divorzio, non abbia contratto un nuovo matrimonio, la pensione di reversibilità spetta all’ex coniuge, a patto che quest’ultimo percepisca un assegno divorzile. Qualora, invece, vi sia un coniuge superstite, spetta all’ex coniuge, se titolare dell’assegno divorzile, una quota della pensione di reversibilità (e del 40% del Tfr, vedi*) sulla base della durata del rapporto coniugale e di altre circostanze. (Segue)
PENSIONE DI REVERSIBILITA': I DIRITTI DELL'EX CONIUGE
Nell'ipotesi di morte dell'ex coniuge che non abbia lasciato un coniuge superstite (quindi, che non abbia contratto un nuovo matrimonio dopo il divorzio) la pensione di reversibilità spetta all’ex coniuge, a patto che quest’ultimo percepisca un assegno divorzile. Qualora, invece, vi sia un coniuge superstite, spetta all’ex coniuge, se titolare dell’assegno divorzile, una quota della pensione di reversibilità (e del 40% del Tfr, vedi*) sulla base della durata del rapporto coniugale e di altre circostanze (ad esempio, l’eventuale stato di bisogno sia dell'attuale coniuge che dell'ex coniuge). Nel caso in cui l'assegno divorzile sia stato versato in un'unica soluzione, l'ex coniuge non ha alcun diritto a percepire la quota sopracitata.
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*TFR: I DIRITTI DEL CONIUGE SUPERSTITE
Spetta, altresì, all'ex coniuge una quota pari al 40% del trattamento di fine rapporto (TFR) dell'altro coniuge rapportato alla durata del matrimonio coincidente con il periodo di lavoro (compreso il periodo di separazione legale). Questo diritto è subordinato alla duplice condizione che l’ex coniuge percepisca un assegno divorzile con cadenze prestabilite e che quest’ultimo coniuge non abbia contratto un nuovo matrimonio.
La disciplina, pertanto, è chiara: il coniuge divorziato ha diritto a percepire una quota del TFR dell’altro coniuge a patto che sussistano due condizioni: a) il coniuge divorziato percepisce dall’ex lavoratore un assegno divorzile versato in modo periodico (non deve, cioè, averlo percepito in un'unica soluzione); b) il coniuge interessato alla quota del TFR dell’ex lavoratore sia di stato libero, cioè, non deve essersi risposato. Se il Tfr matura dopo la sentenza di divorzio, il coniuge interessato alla quota dovrà depositare un’istanza al Tribunale affinché il suo diritto sia accertato e riconosciuto.