Una cambiale o un assegno, pur sprovvisti del protesto, consentono di procedere con la notifica dell'atto di precetto senza la necessità di promuovere preventivamente la procedura monitoria (richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo). Sia per l'assegno che per la cambiale, il protesto è necessario per procedere in via esecutiva contro gli obbligati di regresso; di contro, non risulta necessario per procedere nei confronti dell'obbligato principale (traente dell’assegno, trattario della cambiale tratta e emittente del pagherò cambiario).
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Una cambiale o un assegno, pur sprovvisti del protesto, consentono di procedere con la notifica dell'atto di precetto senza la necessità di promuovere preventivamente la procedura monitoria (richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo). Occorre, tuttavia, operare le seguenti precisazioni:
a) Nel caso di assegno insoluto e non protestato, privo di girate, si può procedere in via esecutiva contro il traente;
b) Nel caso di cambiale, si può procedere in via esecutiva nei confronti dell’emittente (pagherò) o del trattario (cambiale tratta).
Pertanto, sia per l'assegno che per la cambiale, il protesto è necessario per procedere in via esecutiva contro gli obbligati di regresso; di contro, non risulta necessario per procedere nei confronti dell'obbligato principale (traente dell’assegno, trattario della cambiale tratta e emittente del pagherò cambiario).
Termini prescrizionali:
a) Azione cartolare (assegno): si prescrive in sei mesi dalla data di presentazione dell’assegno per l’incasso;
b) Azione cambiaria (cambiale): si prescrive in tre anni dalla scadenza della cambiale; di contro, l’azione cambiaria di regresso si prescrive in un anno dal protesto.