Il termine per proporre appello avverso la sentenza di divorzio è di 30 giorni (cosiddetto "termine breve") nell'ipotesi di avvenuta notifica della sentenza; di contro, nel caso di mancata notifica, il termine è di 6 mesi che decorrono dalla pubblicazione della sentenza, cioè dal deposito della stessa presso la cancelleria del Tribunale adito che ha pronunciato la sentenza. SEGUE
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Il termine per proporre appello avverso la sentenza di divorzio è di 30 giorni (cosiddetto "termine breve") nell'ipotesi di avvenuta notifica della sentenza; di contro, nel caso di mancata notifica, il termine è di 6 mesi che decorrono dalla pubblicazione della sentenza, cioè dal deposito della stessa presso la cancelleria del Tribunale adito che ha pronunciato la sentenza.
Nel caso in cui entrambe le parti, non avendo alcun interesse ad impugnare la sentenza, abbiano interesse a conseguire il passaggio in giudicato della stessa, possono recarsi in Tribunale e apporre la firma "per acquiescenza e rinuncia all'impugnazione": in tal modo, la sentenza passerà in giudicato e non sarà impugnabile.
In caso contrario, una parte potrà notificare la sentenza all'altra parte: se entro 30 giorni dall'avvenuta notifica, la sentenza non viene impugnata, la sentenza passerà in giudicato, cioè diventerà definitiva e non più impugnabile.
Dopo gli incombenti sopracitati, la Cancelleria del Tribunale trasmetterà la sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune in cui è stato celebrato il matrimonio per l'annotazione sull'atto di matrimonio. Successivamente, la sentenza veràà inviata anche al Comune di nascita e al Comune di residenza.