Sotto l'incalzare della recessione, aumentano in modo vertiginoso gli insoluti degli operatori, sia privati cittadini che aziende. Il recupero di un credito nei confronti di un privato può avvenire instaurando un giudizio ordinario mediante atto di citazione (salvo le eccezioni che si diranno) mentre nei rapporti tra aziende, tra aziende e professionisti e tra professionisti, la legge prevede un trattamento processuale privilegiato, quello del decreto ingiuntivo. In questa sede illustriamo in modo dettagliato una guida, valida per avvocati e praticanti, per seguire tutti i passaggi che condurranno all'esecuzione forzata.
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Sotto l'incalzare della recessione, aumentano in modo vertiginoso gli insoluti degli operatori, sia privati cittadini che aziende. Il recupero di un credito nei confronti di un privato può avvenire instaurando un giudizio ordinario mediante atto di citazione (ad eccezione dei casi in cui il creditore disponga di un titolo di credito oppure di una scrittura privata da cui si evinca il riconoscimento del debito da parte del debitore) mentre nei rapporti tra aziende, tra aziende e professionisti e tra professionisti, la legge prevede un trattamento processuale privilegiato, quello cioè della procedura monitoria che si fonda su un ricorso per ottenere dal giudice un provvedimento "inaudita altera parte": il decreto ingiuntivo. In questa sede illustriamo in modo dettagliato una guida, valida per avvocati e praticanti, per seguire tutti i passaggi che condurranno alla esecuzione forzata.
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Redigere e spedire al debitore, con raccomandata r.r., la diffida ad adempiere e attendere 15 giorni di tempo per consentire a controparte di pagare.
Nel caso in cui la parte debitrice non adempia al pagamento, predisporre il ricorso per decreto ingiuntivo e depositarlo presso la cancelleria civile.
Recarsi in cancelleria dopo 15 giorni per verificare se è stato emesso il decreto ingiuntivo:
in caso positivo, richiedere 2 copie autentiche.
Decorsi 5-7 giorni di tempo, ritirare le 2 copie in cancelleria.
Allegare alle 2 copie la relata di notifica.
Notificare le 2 copie recandosi presso l’Ufficio Notifiche.
Attendere la cartolina di avvenuta notifica e attendere il decorso di 40 giorni dalla ricezione dell’atto.
Se il debitore propone opposizione (con atto di citazione di opposizione al decreto ingiuntivo) nei 40 giorni, redigere la comparsa di costituzione di risposta dato che viene instaurata una causa ordinaria.
Decorsi 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo senza che la controparte abbia proposto opposizione, richiedere l’apposizione della formula esecutiva sulla copia notificata del decreto ingiuntivo.
Dopo 20-30 giorni richiedere in cancelleria il numero di repertorio del decreto ingiuntivo ai fini della liquidazione della tassa di registro: all’uopo occorrerà accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate per acquisire il modello F23 prestampato.
Versare la tassa di registro presso l’ufficio postale o istituto di credito utilizzando il predetto modello F23 corredato di tutti i dati identificativi del decreto ingiuntivo.
Accedere presso l’Ufficio del Registro per consegnare la copia del modello attestante l’avvenuto versamento della tassa di registro.
Dopo circa 30 giorni accedere in cancelleria e ritirare il decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva (tuttavia, è possibile richiedere il decreto ingiuntivo munito della formula esecutiva senza aver versato la tassa di registro che potrà essere versata successivamente).
Ottenuta la esecutorietà del decreto ingiuntivo, ha inizio il processo esecutivo per cui sarà necessario redigere e notificare un atto di precetto.
Dopo 10 giorni dall’avvenuta notifica dell'atto di precetto, occorre richiedere il pignoramento (mobiliare, immobiliare o presso terzi) entro 90 giorni.
Salva l'ipotesi della richiesta di assegnazione dei beni pignorati, occorre depositare istanza di vendita entro 90 giorni dalla data del pignoramento eleggendo domicilio presso il luogo dell’esecuzione.