L'accettazione con beneficio di inventario è, secondo l'art. 409 c.c., una dichiarazione resa con atto pubblico attraverso cui l'erede dichiara di accettare l'eredità evitando, in tal modo, la confusione del suo patrimonio con quello del defunto da cui discenderebbe l'obbligo di rispondere dei debiti del de cuius anche con i propri beni (la confusione dei due patrimoni opera solo nel caso dell'accettazione pura e semplice). SEGUE
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L'accettazione con beneficio di inventario è, secondo l'art. 409 c.c., una dichiarazione resa con atto pubblico attraverso cui l'erede dichiara di accettare l'eredità evitando, in tal modo, la confusione del suo patrimonio con quello del defunto da cui discenderebbe l'obbligo di rispondere dei debiti del de cuius anche con i propri beni (la confusione dei due patrimoni opera solo nel caso dell'accettazione pura e semplice).
Forma dell'accettazione beneficiata: è necessario l'atto pubblico a pena di nullità. La dichiarazione deve essere ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni presso lo stesso Tribunale.
Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione. La trascrizione consente all'erede di pagare regolarmente i creditori o i legatari (art. 495 c.c.).
La dichiarazione di accettazione deve preceduta o seguita dall'inventario dei beni di cui si compone l'asse ereditario. In ogni caso, l'inventario dece essere fatto entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se non redige l'inventario entro i tre mesi, il chiamato alla successione si considera che abbia accettato puramente e semplicemente.
Il codice prevede dei casi nei quali l'accettazione beneficiata è obbligatoria. Hanno l'obbligo di accettare con beneficio di inventario i seguenti soggetti: i minori o gli interdetti (art. 471 c.c.); i minori emancipati o gli inabilitati (art. 472 c.c.); le persone giuridiche, le associazioni, fondazioni e gli enti non riconosciuti, escluse, però, le società commerciali (art. 473 c.c.).
Gli effetti del beneficio d'inventario sono contenuti nell'art. 490 c.c.. In particolare, con tale tipo di accettazione l'erede: 1) conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte; in tal modo l'erede potrà soddisfare i crediti che aveva nei confronti del defunto; 2) non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti; 3) i creditori dell'eredità e i legatari potranno soddisfarsi sul patrimonio ereditario prima dei creditori dell'erede.
Si decade dal beneficio di inventario nelle seguenti ipotesi: 1) alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione (art. 493 c.c.); 2) omissioni o infedeltà nell'inventario (art. 494 c.c.); 3) nelle altre ipotesi previste dall'art. 505 c.c. (inosservanza delle procedure previste dalla legge).