Il Codice della Strada prevede sanzioni molto severe in caso di guida in stato di ebbrezza imputabile all'uso di sostanze alcoliche. Ecco quando si può evitare l'arresto chiedendo l'affidamento ai servizi sociali. E' importante sapere che il reato di "Guida in stato di ebbrezza" si configura anche nell'ipotesi in cui l'auto sia ferma in quanto il concetto di circolazione di un veicolo comprende anche la sosta.
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Il Codice della Strada (art.186 e 186 bis) prevede sanzioni molto severe in caso di guida in stato di ebbrezza imputabile all'uso di sostanze alcoliche.
Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito (ove il fatto non costituisca più grave reato) nel seguente modo:
a) se viene accertato un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l, con una multa da 544 ai 2.174 Euro, oltre alla sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
b) nel caso di tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, con l'arresto sino a 6 mesi ed una sanzione pecuniaria da 800 a 3200 Euro (aumentata da un terzo alla metà quando il reato è stato commesso dopo le 22 e prima delle ore 7), oltre alla sospensione della patente da 6 a 12 mesi;
c) nel caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, con l'arresto da 6 mesi a 1 anno e la sanzione da 1500 a 6000 Euro (aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le 22 e prima delle ore 7), oltre alla sospensione della patente da 1 a 2 anni (il doppio se il veicolo appartiene ad altra persona). In caso di recidiva nel biennio, scatta la revoca della patente.
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Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale:
-le sanzioni sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni (salvo il veicolo appartenga ad un'altra persona);
-in caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la patente di guida è sempre revocata.
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Per valutare lo stato di ebbrezza gli organi di Polizia stradale possono sottoporre i conducenti ad accertamenti non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, con facoltà (in caso di esito positivo, o di incidente) di accompagnare il conducente presso il più vicino ufficio o comando per effettuare ulteriori accertamenti. Nel caso di conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie.
Nell'ipotesi di rifiuto dell'accertamento, le pene sono più gravi: infatti, al conducente sono irrogate le pene previste per il tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (vedi sopra).
Salvo che non sia disposto il sequestro, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato (o fino alla più vicina autorimessa) e lasciato in consegna al proprietario (o al gestore della rimessa). Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.
E' vietata la guida dopo l'assunzione di bevande alcoliche per conducenti di età inferiore ai 21 anni, o che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose.
In caso contrario:
-qualora sia stato accertato il valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 g/l, la sanzione varia da 155 a 624 Euro (raddoppiata se si provoca un incidente);
-ove vengano accertati tassi alcolemici superiori, le sanzioni previste (vedi sopra) sono aumentate da un terzo alla metà.
Il conducente di età inferiore a 18 anni per il quale sia stato accertato:
a) un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 g/l, non può conseguire la patente di guida di categoria B prima dei 19 anni;
b)un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l, non può ottenere la patente di guida di categoria B prima dei 21 anni.
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La legge prevede la possibilità di chiedere una sanzione sostitutiva che consente di evitare l'arresto: infatti, si può chiedere di essere sottoposti a lavori di pubblica utilità.
Tutti i condannati per il reato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanza stupefacente possono farne richiesta, a condizione di non aver provocato un incidente stradale e non aver già prestato lavoro di pubblica utilità in precedenza.
La durata della sanzione sostitutiva è commisurata alla durata delle pene sostituite (un giorno di arresto corrisponde ad un giorno di lavoro di pubblica utilità). Rimane fermo il limite della prestazione delle 6 ore settimanali (corrispondenti a 3 giorni di arresto), salvo diversa richiesta da parte del condannato, ed il fatto che un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste in 2 ore, anche non continuative, di attività lavorativa. Se il lavoro di pubblica utilità non viene svolto correttamente, si ripristinano le pene sostituite.