La vendita con riserva della proprietà (detta anche "vendita con patto di riservato dominio") prevede che "il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata del prezzo ma assume i rischi dal momento della consegna" (art. 1523 c.c..). Si tratta, pertanto, di contratti nei quali la corresponsione del corrispettivo non avviene contestualmente alla stipulazione del contratto ma successivamente, mediante un piano di rateazione. Segue
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La vendita con riserva della proprietà (detta anche "vendita con patto di riservato dominio") prevede che "il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata del prezzo ma assume i rischi dal momento della consegna" (art. 1523 c.c.)
Si tratta, pertanto, di contratti nei quali le parti hanno convenuto che la corresponsione del corrispettivo sia differita ad un momento posteriore alla stipulazione del contratto secondo un piano di rateazione concordato.
In questi contratti, viene spesso prevista una "causa risolutiva espressa" che consente al venditore di richiedere la risoluzione del contratto nel caso di inadempimento del compratore.
Anche in tale ipotesi, tuttavia, deve trattarsi di inadempimento qualificato: innanzitutto, l'inadempimento deve essere imputabile all'altra parte (escludendo, quindi, l'ipotesi della fortuita impossibilità della prestazione); inoltre, deve trattarsi di inadempimento "rilevante", ai sensi dell'art. 1455 c.c. secondo cui, ai fini della domanda di risoluzione del contratto, è necessario che l'inadempimento sia di "non scarsa importanza", avuto riguardo all'interesse della parte che lo subisce (Cass. 06/11/02 n. 15553).
E’ quindi necessario effettuare una valutazione sulla gravità dell'inadempimento.
In linea con quanto statuito dal citato art. 1455 c.c., anche in tema di contratto con riserva di proprietà è previsto che, malgrado l'eventuale esistenza di un patto contrario, non si puà domandare la risoluzione del contratto nel caso in cui il mancato pagamento di una sola rata non superi l'ottava parte del prezzo (art. 1525 c.c.).
Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento del compratore, il venditore è tenuto a restituire le rate riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno (art.1526 c.c., comma 1).
Qualora le parti abbiano contrattualmente previsto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo di indennità, il giudice può, valutate tutte le circostanze, ridurre l'indennità convenuta (art.1526 c.c., comma 2).