Nel 2013 ad una turista americana fu pignorato il proprio cane chihuahua., Skippy, per il mancato pagamento delle pigioni del lido di Venezia. Solo in extremis la turista evitò che il cane andasse all'asta pagando il dovuto. Non é l'unico caso di esecuzione forzata nella quale i cani sono stati considerati dai giudici come un qualunque altro bene pignorabile. Solo grazie alla legge n.211 del 28 dicembre 2015, che ha modificato l'art. 514 de Codice di procedura civile, è stato introdotto il divieto di pignoramento degli animali di affezione e da compagnia. Segue
---------------------
Nel 2013 ad una turista americana fu pignorato il proprio cane chihuahua., Skippy, per il mancato pagamento delle pigioni del lido di Venezia. Solo in extremis la turista evitò che il cane andasse all'asta pagando il dovuto. Non é l'unico caso di esecuzione forzata nella quale i cani sono stati considerati dai giudici come un qualunque altro bene pignorabile. Solo grazie alla legge n.211 del 28 dicembre 2015, che ha modificato l'art. 514 de Codice di procedura civile, è stato introdotto il divieto di pignoramento degli animali di affezione e da compagnia che si trovano presso la casa del debitore o in altri luoghi a lui appartenenti e di quelli impiegati per fini terapeutici di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli (es. il cane guida per non vedenti).