Nelle successioni a causa di morte, se il chiamato non può (ad esempio, per premorienza) o non vuole accettare (per rinuncia) l'eredità o il legato, è previsto a favore dei suoi discendenti l'istituto della rappresentazione che potranno accettare in luogo del chiamato. Tale istituto opera solo nel caso in cui il chimato sia un figlio, un fratello o una sorella del de cuius. Segue
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Nelle successioni a causa di morte, se il chiamato non può (ad esempio, per premorienza) o non vuole accettare (per rinuncia) l'eredità o il legato, è previsto a favore dei suoi discendenti l'istituto della rappresentazione che potranno accettare in luogo del chiamato. Tale istituto opera solo nel caso in cui il chimato sia un figlio, un fratello o una sorella del de cuius. Nella successione testamentaria tale istituto non opera nel caso in cui il testatore abbia già previsto tale possibilità e designato un altro soggetto diverso dal primo destinatario del lascito. Il codice civile prevede che, quando opera la rappresentazione, la divisione debba farsi "per stirpi", cioè, al posto del capostipite succedono i discendenti, indipendentemente dal loro numero: ciò vale anche nell'ipotesi in cui uno stipite abbia prodotto più rami.