Il venir meno del fidanzamento implica la possibilità di chiedere la restituzione dei regali. La richiesta è sottoposta ad un termine di decadenza di un anno dalla rottura del fidanzamento o dalla morte del partner. Non occorre che fosse già stata formalizzata la promessa di matrimonio.
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Il venir meno del fidanzamento implica la possibilità di chiedere la restituzione dei regali. La richiesta èva formulata entro un anno dalla rottura del fidanzamento o dalla morte del partner anche se non è stata formalizzata la promessa di matrimonio (che avviene mediante le pubblicazioni o con scrittura privata). La restituzione può essere chiesta da entrambi, anche da chi ha causato la rottura del fidanzamento. Non possono essere oggetto di restituzione i beni deteriorabili o consumabili, oppure i beni ricevuti per causa diversa dalla promessa di matrimonio (ad esempio, nel caso di onomastici e compleanni) Se la promessa di matrimonio è fatta da entrambi i fidanzati e risulta formalmente (cioè. attraverso le pubblicazioni o una scrittura privata), il soggetto che si sottrae al matrimonio senza giustificato motivo deve risarcire il danno derivante dalle spese sopportate a causa della promessa (es. locazione di un'abitazione e arredamento). Eguali conseguenze sussistono nell'ipotesi in cui il partner receda a causa del comportamento del promittente (ad esempio, un tradimento). La richiesta di risarcimento dev'essere promossa entro un anno dal rifiuto di celebrare il matrimonio. Il risarcimento del danno morale, invece, si può invocare solo nell'ipotesi in cui il fidanzamento sia venuto meno per un fatto penalmente rilevante (per esempio ingiuria, diffamazione, lesione personale) benchè non manchino delle pronunce giurisprudenziali che riconoscono anche questa ipotesi di danno.