Secondo l'art. 316-bis cod.civ., quando il genitore non dispone di mezzi sufficienti per mantenere i figli, i nonni sono obbligati ad intervenire. In tali ipotesi, gli ascendenti di ordine di prossimità sono tenuti a fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri genitoriali nei confronti dei figli. Pertanto, i nonni concorrono a pagare gli alimenti ai nipoti, in sostituzione dei genitori separati o divorziati, se sussistono i seguenti presupposti. SEGUE
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Secondo l'art. 316-bis cod.civ., quando il genitore non dispone di mezzi sufficienti per mantenere i figli, i nonni sono obbligati ad intervenire. In tali ipotesi, gli ascendenti di ordine di prossimità sono tenuti a fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri genitoriali nei confronti dei figli. Pertanto, i nonni concorrono a pagare gli alimenti ai nipoti, in sostituzione dei genitori separati o divorziati, se sussistono i seguenti presupposti:
a) se il genitore obbligato a versare il contributo di mantenimento dei minori si rende inadempiente. Deve trattarsi di una impossibilità oggettiva, come nel caso di perdita del posto di lavoro o di una grave malattia che impedisce lo svolgimento di un'attività lavorativa.
b) se il genitore presso cui sono collocati i minori sia privo di reddito o abbia un reddito insufficiente a provvedere al loro sostentamento;
c) se i nonni hanno hanno le risorse, reddituali e/o patrimoniali, per provvedere al mantenimento dei nipoti che versano in stato di bisogno.
L’art. 316-bis cod. civ. prevede, inoltre: “In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole. Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. L’opposizione è regolata dalle norme relative all’opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento”.