Nel caso di guida in stato di ebbrezza, se il tasso alcolemico constatato dagli organi accertatori è compreso tra 0,5 e 0,8, si configura un illecito ammnistrativo. Nel caso di tasso alcolemico superiore all'0,8%, prende avvio un procedimento penale che verte su una differenza fondamentale: se lo stato di ebbrezza è stato accertato in occasione di un sinistro stradale, non è possibile formulare domanda di affidamento ai servizi sociali; di contro, se lo stato di ebbrezza è stato constatato in assenza di incidente stradale, è possibile richiedere l'affidamento ai servizi sociali. N.B. Se volete approfondire tutti i profili della normativa, cercare in QUESITI (nella voce DIRITTO) "Tutto ciò che serve sapere nel caso di reato di "Guida in stato di ebbrezza" (artt. 186-186 bis, C.d.S.)".