Si può presentare opposizione ad un atto di precetto sia nel caso che l'esecuzione abbia avuto inizio, sia nel caso opposto. Se l'esecuzione è già cominciata bisogna presentare un ricorso e spetta al giudice dell'esecuzione occuparsi anche dell'opposizione. Se invece viene preceduta l'esecuzione, si deve citare in giudizio la controparte, quindi la parte creditrice. La competenza della causa viene affidata ad un giudice di pace per somme non superiori a 5000 euro, viceversa la competenza passa al tribunale. SEGUE
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Si può presentare opposizione ad un atto di precetto sia nel caso che l'esecuzione abbia avuto inizio, sia nel caso opposto. Se l'esecuzione è già cominciata bisogna presentare un ricorso e spetta al giudice dell'esecuzione occuparsi anche dell'opposizione. Se invece viene preceduta l'esecuzione, si deve citare in giudizio la controparte, quindi la parte creditrice. La competenza della causa viene affidata ad un giudice di pace per somme non superiori a 5000 euro, viceversa la competenza passa al tribunale. Durante l'opposizione l'atto di precetto viene generalmente sospeso. Nel caso in cui un'esecuzione forzata avvenga con diritto durante un atto di opposizione per il quale il giudice non concede la sospensione, in caso di accoglimento del ricorso del debitore, la parte creditrice è tenuta al risarcimento totale.