Rispetto alla professionale di notaio vengono modificati i criteri utili per stabilire il numero e la relativa distribuzione sul territorio nazionale. Nel dettaglio, viene previsto che ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti. Segue
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Il notaio potrà, inoltre, recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la sede assegnatagli, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni, aprendo anche un ufficio secondario nel territorio del suo distretto notarile, nonchè recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana.
Vengono, inoltre, disciplinati gli obblighi di deposito su conto corrente dedicato di particolare categorie di somme ricevute dai professionisti.
Tra le altre misure, viene altresì previsto che la tenuta e la conservazione del registro delle successioni, attualmente a cura delle cancellerie di tribunale, venga affidata al Consiglio Nazionale del Notariato, sotto la vigilanza del ministro della Giustizia.
In detto registro, consultabile da chiunque ne faccia richiesta, il notaio provvederà alle inserzioni previste dalla legge d'ufficio, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o certificati da lui rilasciati, ovvero su delega dell'ufficio giudiziario o su istanza di parte, se si tratta di dichiarazioni ricevute dal cancelliere o provvedimenti del tribunale. Al notaio spetterà anche il rilascio degli estratti e dei certificati richiesti.