L’istituto dell’indennità per la perdita di avviamento commerciale, previsto dagli artt. 34 e 35 della L. n. 392/1978, mira a garantire al conduttore, a cui il proprietario ha inviato la disdetta del contratto di locazione, un equo ristoro per il pregiudizio subito a causa della cessazione del rapporto e per aver ne egli valorizzato l'ubicazione. Si tratta di un corrispettivo di carattere indennitario che la legge riconosce al conduttore che si vede costretto a rinunciare alla sua abituale clientela di cui è destinato a beneficiarne il successore.
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L’istituto dell’indennità per la perdita di avviamento commerciale, previsto dagli artt. 34 e 35 della L. n. 392/1978, mira a garantire al conduttore, a cui il proprietario ha chiesto il rilascio dell'immobile locato, un equo ristoro per il pregiudizio subito a causa della cessazione del rapporto e per aver ne egli valorizzato l'ubicazione. Si tratta di un corrispettivo di carattere indennitario che la legge riconosce al conduttore che si vede costretto a rinunciare alla sua abituale clientela di cui è destinato a beneficiarne il successore. Pertanto, nell'ipotesi di cessazione del rapporto per disdetta del locatore, il conduttore che ha utilizzato i locali per le attività indicate ai nn. 1 e 2 dell’art. 27 - attività industriali, commerciali e artigianali o di interesse turistico - matura il diritto a conseguire un’indennità pari a diciotto mensilità dell’ultimo canone corrisposto (ventuno per le locazioni alberghiere, a condizione che - precisa il successivo art. 35 - lo svolgimento di dette attività comporti contatti diretti col pubblico degli utenti e dei consumatori). La legge prevede, altresì, una indennità aggiuntiva di pari entità a favore del conduttore nell'ipotesi in cui l’immobile venga da chiunque adibito all’esercizio della stessa attività o di attività incluse nella stessa tabella merceologica affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente.