Il 28 Febbraio 2017 la Camera ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge n. 259-262-1312-1324-1581-1769-1902-2155-B in tema di responsabilità sanitaria. Ecco, in sintesi, le norme fondamentali che disciplinano la materia. Tra le novità più importanti, in tema di riscontro diagnostico, il diritto dei familiari del deceduto di concordare con il direttore sanitario l'esecuzione del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, con la presenza di un medico di loro fiducia.
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Il 28 Febbraio 2017 la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di Legge n. 259-262-1312-1324-1581-1769-1902-2155-B in tema di responsabilità sanitaria. La finalità del ddl, presentato dal deputato PD Federico Gelli, è quella di contemperare la garanzia per la sicurezza delle cure dei pazienti con quella di una attenuazione della responsabilità medica in ricorrenza di determinate circostanze. Sotto il profilo penale, la normativa prevede la soppressione della responsabilità per colpa lieve del medico, qualora siano state doverosamente rispettate le linee guida impartite dall’Istituto Superiore di Sanità o le buone pratiche clinico-assistenziali; di contro, il medico risponderà di omicidio colposo e lesioni personali solo in presenza di colpa grave. Dal punto di vista della responsabilità civile, la riforma prevede la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, che risponderà della condotta dolosa o colposa del professionista, anche nel caso in cui questi non sia un dipendente della stessa, e la responsabilità extracontrattuale del medico. Infine, sono stati introdotti il tentativo di conciliazione obbligatoria per le controversie riguardanti i casi di responsabilità medica, l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile, la previsione di un’azione diretta in capo al soggetto danneggiato nei confronti dell'impresa assicuratrice, nonchè la creazione di un fondo di garanzia destinato al risarcimento dei danni da responsabilità sanitaria. Ecco, in sintesi, le norme fondamentali che disciplinano la materia.
OBBLIGO DI UNA RELAZIONE ANNUALE DA PUBBLICARE SUL SITO INTERNET
Obbligo a carico delle strutture sanitarie di predisporre “una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto”. Su ogni struttura sanitaria grava, altresì, l'obbligo di pubblicare tale relazione sul proprio sito internet.
L'OSSERVATORIO NAZIONALE
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge, con decreto del Ministro della salute è istituito l’”Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità”. L' Osservatorio acquisisce i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonché alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso.
RISCONTRO DIAGNOSTICO
I familiari, o gli altri aventi titolo, del deceduto possono concordare con il direttore sanitario l'esecuzione del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, con il diritto di chiedere la presenza di un medico di loro fiducia.
RESPONSABILITÀ PENALE DELL'ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA
Introduzione, nel codice penale, del nuovo articolo 590 sexies, “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario” che recita così:
“Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' CIVILE DELLA STRUTTURA E DELL' ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA
Responsabilità contrattuale, ex art. 1218 e 1228 c.c., della struttura sanitaria che si avvalga dell'opera di di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti della struttura, nel caso di condotte colpose o dolose.
Responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., dell'esercente la professione sanitaria che risponde del proprio operato, salvo che abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Risarcimento del danno: nella determinazione del risarcimento del danno, il giudice tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'art. 5 della nuova normativa (“buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida”).
Tutte le citate previsioni hanno carattere imperativo.
TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile per domandare il risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria, è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'art. 696-bis (“Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite”) del codice di procedura civile avanti al giudice territorialmente competente. Tale ricorso costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. In alternativa, è prevista la possibilità di esperire il procedimento di mediazione. Di contro, non si applica la negoziazione assistita.
AZIONE DIRETTA DEL SOGGETTO DANNEGGIATO
Una volta adempiuto l'obbligo di promuovere la mediazione o, in alternativa, il ricorso per la Consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis, il danneggiato ha diritto di agire direttamente nei confronti dell'impresa di assicurazione delle strutture sanitarie e dell'esercente la professione sanitaria.
L'impresa di assicurazione risponderà entro i limiti del massimale previsto dal contratto di assicurazione.
FONDO DI GARANZIA
E' istituito presso il Ministero della Salute il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Il Fondo di garanzia risarcisce i danni cagionati da responsabilità sanitaria nei seguenti casi:
a) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero dall'esercente la professione sanitaria;
b) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l'esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente;
c) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell'impresa assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall'albo dell'impresa assicuratrice stessa.
IL COLLEGIO PERITALE PER LA CTU (Consulenza tecnica d'ufficio)
Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina oggetto del procedimento.