Per "parasubordinazione" si intende quel tipo di rapporto di lavoro autonomo caratterizzato da una collaborazione continuativa e personale all'impresa o all'attività di terzi. SEGUE
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Per "parasubordinazione" si intende quel tipo di rapporto di lavoro autonomo caratterizzato da una collaborazione continuativa e personale all'impresa o all'attività di terzi. La particolare tutela che il legislatore ha aprestato a tali fattispecie nasce dal fatto che questi lavoratori, pur essendo "autonomi", si trovano in una posizione di sostanziale dipendenza economica tipica del contratto di lavoro subordinato. La "parasubordinazione" è prevista dall'art 409 n. 3 c.p.c. che estende la disciplina delle controversie individuali di lavoro ai rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale nonchè ad altri rapporti di collaborazione che consistono in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (co.co.co.). Tuttavia, oltre a tali ipotesi, esistono altri casi che possono essere sussunti sotto la disciplina della parasubordinazione: ad esempio, il lavoro a progetto, previsto dalla "Legge Biagi", cioè la legge 14 febbraio 2003 n. 30 ("Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro"), per attuazione della quale venne emanato il D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276.