Il governo intende abolire la figura del Difensore Civico. Si tratta di un errore che produce una grave compressione dei diritti dei cittadini nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
Va all’ esame del Senato la Legge di Conversione del Decreto Legge n. 2 del 25 gennaio 2010 recante: “Interventi urgenti concernenti gli Enti Locali e Regioni”. I cittadini si vedono subito sottratta la possibilità di rivolgersi al Difensore Civico del proprio comune in cambio della eventuale, ma irrealistica ipotesi di avvalersi in futuro di quello provinciale. Accentrare la Difesa Civica comunale sul livello provinciale è solo una impraticabile astrazione che in realtà toglie ai cittadini il diritto di avvalersi della Difesa Civica. E’ incomprensibile il perché ciò debba avvenire proprio nei comuni, dove è più esteso e intenso l’impatto tra Amministrazione pubblica e cittadini. Proprio per la responsabilità che deriva da un’esperienza diretta e positiva di una difesa civica utile ai cittadini e non meno utile per le Amministrazioni, voglio porre l’accento su un tema che, se pur non assurto a grande dignità mediatica, riguarda tutti i cittadini. La situazione attuale delle Difesa Civica è originata dagli Statuti e dalle leggi regionali, oltre che dalla legge 142/90 e dal decreto legislativo n. 267/2000, e dagli Statuti comunali e provinciali. Complessivamente i Difensori Civici locali in attività sono circa 500, con rilevante squilibrio (come peraltro in altri numerosi settori) tra nord e sud d’Italia. La soppressione della figura del Difensore Civico comunale spoglia il comune della funzione di difesa civica che, tramite la convenzione con la provincia, si trasformerebbe in una sorta di “acquisizione di un servizio” da un fornitore obbligato. Sradicare il Difensore Civico dal comune comporta il suo snaturamento. A beneficio del lettore va ricordato che il Difensore Civico ha due finalità essenziali e di pari valore: a) la tutela dei diritti del cittadino rispetto all’azione dell’ente che lo ha eletto; b) la funzione propositiva nei confronti dell’amministrazione per il miglioramento dell’attività amministrativa. Entrambe queste finalità diverrebbero di improbabile perseguimento qualora il Difensore Civico fosse ridotto a “servizio acquistato all’esterno”. L’efficacia dell’azione della Difesa Civica risiede infatti nella virtuosità delle relazioni cittadino – difensore civico – amministrazione. Il circuito verrebbe interrotto per l’affievolimento della prossimità e per l’allentamento dell’interazione fra difesa civica e struttura comunale. Il mantenimento della Difesa Civica nei comuni è elemento necessario del sistema di tutela non giurisdizionale nel quadro normativo italiano in quanto essa è finalizzata alla tutela dell’interesse pubblico sotto tre profili: 1)assicurare ai cittadini una modalità semplice, di facile accesso, gratuita di tutela dei diritti e interessi nelle controversie con le rispettive amministrazioni comunali; 2) ridurre i casi di controversie che, per giungere a soluzione, devono approdare nei tribunali con oneri sia a carico dei cittadini che delle amministrazioni, con tempi eccessivamente dilatati; 3) consentire alle amministrazioni comun alidi migliorare la qualità dell’azione amministrativa avvalendosi del ruolo propositivo del Difensore Civico. Viene impedito ai comuni ricompresi in territori in cui la provincia è priva di Difensore Civico (solo 37 province su 110 sono dotate di Difensore Civico) di avvalersi completamente della funzione della difesa civica. Inoltre devolvere a un livello superiore (quello provinciale) tale funzione produce una supremazia gerarchica del livello provinciale rispetto a quello comunale con lo svilimento dell’autogoverno comunale garantito dalla Costituzione. Questo comporterebbe inevitabilmente un minor accesso del cittadino alla difesa civica e un allentamento del rapporto con la struttura comunale dal quale deriva una minor efficacia dell’azione del Difensore Civico. L’auspicio dei Difensori Civici è che si possa porre rimedio ad un errore che, di fatto, comprime drasticamente il grado di tutela dei diritti dei cittadini nei confronti dell’amministrazione pubblica comunale, assicurato dall’accesso gratuito ad un organismo indipendente, competente e vicino. Va precisato, infine, che la norma non è immediatamente applicabile ai Difensori Civici in carica, visto che trovano legittimazione negli statuti comunali che andrebbero preventivamente modificati. Pertanto i Difensori Civici resteranno in carica al pari del Consiglio comunale che li ha eletti. Con le prossime elezioni comunali calerà il sipario su una figura di tutela e garanzia del cittadino.