COMPETENZA TEERRITORIALE
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La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Tuttavia e parti – se tutte d’accordo – possono derogare a tale criterio rivolgendosi, con domanda congiunta, ad altro organismo scelto di comune accordo.
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LITISPENDENZA
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In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data di deposito dell’istanza.
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MATERIE
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Condominio;
Diritti reali;
Divisione;
Successioni ereditarie;
Patti di famiglia;
Locazione;
Comodato;
Affitto di aziende;
Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
Contratti assicurativi, bancari e finanziari.
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MEDIAZIONE DELEGATA
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La mediazione delegata consiste nell'invito del giudice alle parti di risolvere la questione in sede di mediazione. Tuttavia, il Tribunale di Milano ha statuito che la mediazione delegata non è solo un mero invito a presentare una domanda di mediazione che il giudice può rivolgere alle parti, ma di un obbligo che rende il tentativo di mediazione una condizione di procedibilità della domanda giudiziaria. (Tribunale di Milano, sez. IX Civile, ordinanza 29 ottobre 2013).
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IPOTESI DI NON APPLICAZIONE
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Nei casi di cui all’art. 696 bis c.p.c., nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile, nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
nei procedimenti in camera di consiglio;
nell’azione civile esercitata nel processo penale.
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DURATA
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La durata del procedimento si riduce da quattro a tre mesi salvo diversa volontà delle parti in vista di un possibile accordo. Non è prevista la sospensione feriale.
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ASSISTENZA
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A carico delle parti vi è l'obbligo di farsi assistere da un avvocato.
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FASI DEL PROCEDIMENTO
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Dopo aver esposto alle parti finalità e regole procedurali, nel primo incontro il mediatore deve ottenere il consenso delle parti per la prosecuzione.
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INDENNITA'
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Se a seguito del primo incontro le parti dichiarano di non voler proseguire il procedimento, all'organismo non sarà dovuto alcun compenso fatta eccezione per i diritti (Euro 60 per liti fino a Euro 1.000,00, Euro 100 per liti fino a Euro 10.000, Euro 180 per liti fino a Euro 50.000, Euro 200 per liti di valore superiore).
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REQUISITI PER ESSERE MEDIATORI
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Gli avvocati sono di diritto mediatori ma sono obbligati alla formazione e all'aggiornamento mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici compatibilmente con quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico.
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APPLICAZIONE AI PROCESSI PENDENTI
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Secondo il Tribunale di Milano (ordinanza 29.10.2013, già citata), la mediazione delegata, così come ridisegnata dal d.l. 69/2013 (conv. con modif. dalla l. 98/2013) rappresenta «una nuova facoltà squisitamente processuale» e, quindi, è una norma applicabile ai procedimenti pendenti.
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VERBALE DI ACCORDO
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Il verbale, a cui occorre allegare l'accordo raggiunto dalle parti, dovrà essere sottoscritto anche dagli avvocati ed ha ha valore di titolo esecutivo.
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USUCAPIONE
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Viene introdotta la modifica dell'articolo 2643 c.c.: gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione devono essere autenticati da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato e sono trascrivibili.
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PERIODO SPERIMENTALE
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La mediazione diviene obbligatoria per un periodo sperimentale di quattro anni dalla sua entrata in vigore prevista al 20 settembre 2013 e, quindi, fino al 20 settembre 2017.
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PROPOSTA DEL GIUDICE (art. 185 bis c.p.c.)
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La mediazione delegata è affiancata dal legislatore dalla facoltà riconosciuta al giudice di formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa sin dalla prima udienza e fino alla chiusura dell’istruttoria. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.
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