Il coniuge che eroga l’assegno di mantenimento ha il diritto di dedurre l'importo versato dal proprio reddito imponibile Irpef. Di contro, il coniuge che percepisce l’assegno ha l’obbligo di dichiararne l'importo in quanto si tratta di reddito che rientra tra quelli assimilati a lavoro dipendente. L’assegno di mantenimento erogato dall’ex coniuge ai figli, è da considerare, invece, reddito esente da tassazione per il coniuge che lo percepisce.
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Nelle ipotesi di separazione legale, di scioglimento o annullamento del matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili, la corresponsione dell’assegno alimentare a favore dell'ex coniuge comporta le seguenti conseguenze.
Il coniuge che eroga l’assegno di mantenimento ha il diritto di dedurre l'importo versato dal proprio reddito imponibile Irpef (articolo 10, comma 1, lettera c) del DPR n. 917/86). Di contro, il coniuge che percepisce l’assegno ha l’obbligo di dichiararne l'importo in quanto si tratta di reddito che rientra tra quelli assimilati a lavoro dipendente (articolo 50, lettera i) del DPR n. 917/86). Il regime fiscale degli alimenti, che prevede una deduzione a favore del soggetto erogante, vale anche se l’ex coniuge percipiente risiede all’estero.
ISTAT: Sono deducibili anche le somme versate a titolo di adeguamento Istat purchè lo stesso sia indicato nella sentenza di separazione (Risoluzione n. 448/E/2008).
ARRETRATI: Sono deducibili anche le somme erogate a titolo di arretrati, anche se versate in unica soluzione.
SPESE DI ALLOGGIO Spese di alloggio in favore del coniuge separato: nella Circolare n. 17/E/2015 l’Agenzia delle Entrate ha statuito la deducibilità degli importi a titolo di spese per canone di locazione e spese condominiali.
RATE DI MUTUO: In relazione alle rate del mutuo pagate interamente da uno dei coniugi in sostituzione dell’assegno di mantenimento, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 50/E/2000, ha escluso il beneficio della deduzione in quanto “le somme destinate alle rate di mutuo, che non vengono corrisposte al coniuge stesso, bensì direttamente all’istituto mutuante, non sembrano collegate ai medesimi presupposti dell’assegno di mantenimento”.
ADEMPIMENTI FISCALI: Occorre copia della sentenza di separazione o di divorzio, con l'indicazione del codice fiscale del coniuge che percepisce tale somma. Per le somme concernenti il “contributo casa”, occorre allegare il contratto di locazione corredato della documentazione attestante le spese condominiali e versamenti effettuati.
ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI MINORI: Per quanto concerne le spese di mantenimento dei figli, queste NON risultano detraibili per il coniuge che lo eroga (Circolare n. 95/E/2000). L’assegno di mantenimento erogato dall’ex coniuge ai figli, è da considerare, invece, reddito esente da tassazione per il coniuge che lo percepisce.