Quando si verifica un tamponamento, la responsabilità, di norma, è addebitata al veicolo che lo ha determinato, ai sensi dell’art. 141 del Codice della Strada che prevede una presunzione di colpa, posta a carico del soggetto che guida il veicolo che ha provocato la collisione. La prova liberatoria verte sulla possibilità di provare che il sinistro è avvenuto per cause non imputabili. SEGUE
----------------
Quando si verifica un tamponamento, la responsabilità, di norma, è addebitata al veicolo che lo ha determinato, ai sensi dell’art. 141 del Codice della Strada secondo cui “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”. Tale presunzione di colpa, posta a carico del soggetto che guida il veicolo che ha provocato la collisione, si fonda sulla presunta violazione della distanza di sicurezza. La prova liberatoria verte sulla possibilità di provare che il sinistro è avvenuto per cause non imputabili (es. una chiazza d'olio sulla carreggiata o una condotta scorretta del veicolo tamponato).
Nel caso di sinistro multiplo, cioè di tamponamento a catena, occorre distinguere tra a) incidenti tra veicoli in movimento e b) incidenti tra veicoli fermi in colonna.
a) Incidenti tra veicoli in movimento
In questa ipotesi occorre fare riferimento all’art. 2054, comma 2, c.c., che postula la presunzione di colpa, in misura paritetica, dei conducenti del veicolo tamponante e del veicolo tamponato. Si tratta di una “presunzione iuris tantum”, cioè, di una presunzione suscettibile di prova contraria, che si fonda sulla mancata osservanza della distanza di sicurezza che può essere confutata fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
b) Incidenti tra veicoli fermi
Nell'ipotesi di collisione tra veicoli fermi in colonna, secondo consolidata giurisprudenza, la responsabilità grava esclusivamente sul conducente sull'ultimo veicolo della colonna che ha determinato la prima collisione che risponde perciò per tutti i tamponamenti successivi (Cass. n. 18234/2008; Cass. n. 8646/2003).
Nel caso di sinistro multiplo non opera il sistema dell’indennizzo diretto ma si applica la procedura ordinaria prevista dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni: conseguentemente, la domanda risarcitoria va rivolta nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro.
Non cambia nulla, di contro, in ordine ai diritti del terzo trasportato su uno dei veicoli coinvolti il quale è obbligato a promuovere l'azione risarcitoria nei confronti della compagnia che assicura il mezzo sul quale si trovava al momento dello scontro. Ciò in conformità alle previsioni di cui all’art. 141 del Codice delle assicurazioni, il quale sancisce che “il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato è trasportato al momento del sinistro, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”.