Dopo il ricorso al TAR del Lazio e la conseguente bocciatura della Corte di Giustizia Europea, con la Legge di Stabilità del 2015 il Governo ha cancellato i costi minimi di servizio e abolito la scheda di trasporto, assieme ad altre misure che interessano le spedizioni e i trasportatori, come l'introduzione di una nuova disciplina della sub-vettura e della responsabilità solidale fra vettore e committente.
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Nello specifico i comma dal 247 al 250 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2015 modificano e integrano il Decreto Legislativo 286/2005 e l'articolo 83-bis del Decreto-Legge 112/2008, portando grandi cambiamenti nella disciplina dell'autotrasporto per conto terzi.
Tra le principali misure che interessano spedizionieri e trasportatori, a decorrere dal 1° gennaio 2015:
1. Abolizione della scheda di trasporto (art.1 comma 247) - Mediante l'abrogazione dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 286/2005 e la soppressione di tutti i riferimenti alla scheda di trasporto contenuti nel decreto stesso, a bordo del veicolo dal vettore viene eliminato l'obbligo del documento d'accompagnamento delle merci trasportate in conto terzi. I committenti di un servizio di trasporto merci non sono più tenuti alla sua compilazione, e ai controlli di Polizia non possono più chiederne l'esibizione al conducente, mentre rimane valido l'obbligo riguardante l'altra documentazione di tipo fiscale, di sicurezza o inerente trasporti speciali come animali vivi, carburanti, merci pericolose, rifiuti.
2. Abolizione dei costi minimi di esercizio (art.1 comma 248 e 250) - Per la determinazione del corrispettivo del trasporto prima delle nuove diposizioni si doveva far riferimento ai costi minimi di esercizio: con l' abolizione di questi ultimi viene ribadita l'autonomia di negoziazione di prezzi e condizioni nel contratto di trasporto (scritto e in forma non scritta) come quanto previsto dal Decreto Legislativo 286/2005 e "tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale". A tal fine è prevista la pubblicazione online dei "valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi" da parte del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, tenute conto le rilevazioni mensili del prezzo medio del gasolio per autotrazione del MiSE.
3. Sub-vettore - nuova disciplina (art.1 comma 247) - Oltre alla modifica delle definizioni di vettore e di committente di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 286/2005, è stata regolamentata la figura di sub-vettore che ora comprende anche l'impresa estera abilitata in territorio italiano a svolgere servizi di trasporto internazionale e di cabotaggio stradale, nel rispetto della normativa comunitaria. La figura è regolamentata nei rapporti con vettore e committenza dall'inserimento dell'art. 6-ter nel D.Lgs. n. 286/2005, con disposizioni come quella che il vettore per avvalersi di sub-vettori deve avere il consenso del committente.
4. Responsabilità solidale: verifica regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa dei vettori (art.1 comma 248) - Il committente - e il vettore in caso di presenza di un sub-vettore - deve verificare la regolarità del vettore incaricato rispetto agli adempimenti degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, tramite una documentazione di data non anteriore a 3 mesi, procurata dall'autotrasportatore negli enti preposti e prima della stipulazione del contratto. In mancanza di tale verifica, il committente deve contribuire al pagamento di retribuzioni o contributi eventualmente non versati ai lavoratori del vettore.
5. Indicizzazione del prezzo del gasolio e dei pedaggi autostradali (art.1 comma 248) - Per contratti che prevedono prestazioni di trasporto da effettuare in tempi superiori ai 30 giorni, il corrispettivo riferito al costo del carburante sostenuto dal vettore viene adeguato sulla base delle variazioni rilevate del prezzo del gasolio, nel caso esse superino del 2% il valore considerato al momento della sottoscrizione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato. Uguale meccanismo di calcolo si applica anche alle variazioni delle tariffe autostradali italiane.
6. Rimborso accise sul gasolio ad uso autotrazione: esclusi gli Euro 0 o cat. inferiore (art.1 comma 233 e 234) - L'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori (credito d'imposta) non spetta più ai veicoli di categoria Euro 0 o inferiore. La riduzione del 15% del credito d'imposta, invece, verrà applicata solo con decorrenza dal 1° gennaio 2019.
7. Obbligo di negoziazione assistita o mediazione (art.1 comma 249) - L'obbligo di negoziazione assistita per l'azione in giudizio in caso di controversie legate al contratto di trasporto, ad eccezione dell'azione diretta di cui all'art. 7-ter del D.Lgs. n. 286/2005.