Ritratto di una delle professioni più prestigiose e controverse del nostro paese. A torto o a ragione, sono in tanti a ritenere i notai una vera e propria casta. Vediamo di scoprirne le reali funzioni.
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I notai sono pubblici ufficiali istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne copie, certificati, estratti.
Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell’atto.
L’atto notarile reca l’intestazione REPUBBLICA ITALIANA e deve contenere fra l’altro: l’indicazione in lettere per esteso dell’anno, del mese, del giorno, del Comune e del luogo in cui è ricevuto; il nome, il cognome e l’indicazione della residenza del notaio, e del Collegio notarile presso cui è iscritto; il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, il domicilio o la residenza delle parti e dei testimoni, l’indicazione, almeno per la prima volta, in lettere per esteso, delle date, delle somme e della quantità delle cose che formano oggetto dell’atto; la designazione precisa delle cose che formano oggetto dell’atto, in modo da non potersi scambiare con altre; quando l’atto riguarda beni immobili, l’indicazione della loro natura, del Comune in cui si trovano e dei dati catastali; l’indicazione dei titoli e delle scritture che si inseriscono dell’atto (c.d. “allegati”, indicati con lettera alfabetica crescente),
la lettura degli allegati può essere omessa per espressa volontà delle parti, purché sappiano leggere e scrivere, di tale volontà si farà menzione nell’atto; la menzione che l’atto è stato scritto dal notaio o da persona di sua fiducia, con l’indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte e delle righe occupate.
Le parti appongono sottoscrizione finale insieme a quella del notaio (questa munita anche dell’impronta del sigillo).
Negli atti contenuti in più fogli, deve essere apposta sottoscrizione marginale in ognuno, tranne in quello con le sottoscrizioni finali. Gli allegati devono pure recare le sottoscrizioni marginali delle parti e del notaio, eccetto che si tratti di documenti autentici, pubblici o registrati (es. A.C.E. attestazione di certificazione energetica allegata in originale non richiede le sottoscrizioni marginali).
Il notaio deve custodire gli originali degli atti che sono ordinati con un numero progressivo (c.d. “repertorio”).
I notai residenti in ciascun distretto formano un collegio. In ogni collegio è costituito un Consiglio notarile (composto da cinque, sette, nove o undici membri per ciascun collegio, secondo che il numero di notai al medesimo assegnati non superi i trenta o superi rispettivamente i trenta, i cinquanta, o i settanta. I membri del consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
L’attività notarile è soggetta a ispezione: nell’anno successivo ad ogni biennio, i notai presentano personalmente i repertori, i registri e gli atti rogati nel periodo. Nel corso di tali ispezioni viene accertato, in particolare, se nella redazione e conservazione degli atti, nella tenuta e nella conservazione dei registri e dei repertori e nei versamenti all’archivio, siano state osservate le disposizioni di legge.
Il notaio può esercitare la professione fino al compimento del settantacinquesimo anno di età.
La professione notarile è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle Province e dai Comuni aventi popolazione superiore ai cinquemila abitanti, con la professione di avvocato, di procuratore, di direttore di banca, di commerciante, di mediatore, agente di cambio, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione esattoriale e con la qualità di Ministro di qualunque culto.
Per accedere alla professione notarile è necessario superare un concorso (non un esame di abilitazione) nazionale unico scritto e orale che viene bandito annualmente ma di fatto svolto ogni ventiquattro mesi circa dal Ministero della Giustizia. Gli scritti si svolgono nell’arco di cinque giorni lavorativi consecutivi a Roma (ad esempio il prossimo sarà alla Nuova Fiera dal 25 ottobre al 29 ottobre 2010). I primi due giorni servono per il controllo del materiale di consultazione dei candidati, gli altri tre per le prove vere e proprie (un atto mortis causa, due atti inter vivos di cui uno di diritto commerciale). Il concorso può essere tentato al più tre volte e comunque non oltre il cinquantesimo anno di età.
Per quanto riguarda la correzione delle prove scritte, la commissione è composta da quindici esaminatori scelti dal Ministero con decreto di cui tre professori ordinari in materie giuridiche, sei magistrati e sei notai scelti da un elenco predisposto dal Consiglio Nazionale del Notariato.
I candidati devono essere in possesso della laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate da una università italiana o titolo equipollente nonché aver svolto un periodo di pratica di diciotto mesi presso uno studio notarile, certificato dal locale Consiglio notarile che tiene un apposito registro praticanti, cui le certificazioni di avvenuta pratica devono pervenire ogni due mesi.
Per svolgere gli scritti i candidati hanno a disposizione otto ore nelle quali devono scrivere l’atto, motivare le scelte prese, trattare uno o più argomenti di parte teorica. Il tutto non prima di aver compreso a fondo le tracce fornite, sempre molto articolate.
Vince il concorso chi nell’insieme delle prove scritte e orali abbia conseguito un punteggio non inferiore a 210/300, il giudizio di idoneità a sostenere gli orali comporta attribuzione del punteggio minimo di 35/50 punti per ciascuno scritto.
Le prove orali constano di tre distinti gruppi di materie, diritto civile, diritto commerciale e volontaria giurisdizione; ordinamento del notariato e archivi notarili; disposizioni tributarie sugli affari. Per il superamento della prova orale è richiesto un punteggio minimo di 35/50 punti per ogni gruppo di materie.
I vincitori del concorso, prima di assumere l’esercizio delle proprie funzioni deve prestare giuramento davanti al tribunale nella cui giurisdizione trovasi la sua sede e ricevere dall’I.P.Z.S. il sigillo di bronzo recante lo stemma nazionale circondato dalla legenda <> senza aggiunta di altri titoli o indicazioni.
Entro tre mesi dalla registrazione del decreto di nomina, il notaio deve aprire l’ufficio presso la sede vinta.