Risulta alquanto diffusa l'ipotesi della mancata registrazione dei contratti di locazione ignari del fatto che esso sia radicalmente affetto da un vizio di nullità insanabile per contrarietà con quanto previsto dall'art. 1, co. 346, della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005) che sanziona con la nullità la stipula di contratti di locazione, anche se stipulati in forma scritta, ma non oggetto di tempestiva registrazione. Segue
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Risulta alquanto diffusa l'ipotesi della mancata registrazione dei contratti di locazione ignari del fatto che esso sia radicalmente affetto da un vizio di nullità insanabile per contrarietà con quanto previsto dall'art. 1, co. 346, della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005) che sanziona con la nullità la stipula di contratti di locazione, anche se stipulati in forma scritta, ma non oggetto di tempestiva registrazione. Dalla nullità del contratto discende una duplice conseguenza: da un lato, l'obbligo di restituire l'immobile, in quanto occupato senza titolo dal conduttore (rectius, occupato in forza di un titolo ab origine invalido); dall'altro lato, la possibile ripetibilità, salvo prescrizione, delle somme versate in esecuzione di un contratto nullo ai sensi dell'art. 1422 c.c. (Sul punto, si veda Cass. Sez. Un. n. 18213/2015)