Un breve quadro delle norme fondamentali previste dalla Legge 120/2010 che ha riformato il Codice delle Strada. Una guida utile per chiunque voglia capire le maggiori novità in tema di illeciti e di sanzioni
SUPERAMENTO LIMITI DI VELOCITA'
-Non si perdono punti se si superano i limiti di velocità di 10 km/h.
-Se si infrange il codice tra i 10 e 40 km/h, si perdono 3 punti (prima erano 5).
-Se si oltrepassano di oltre 40 e sino a 60 km/h vengono sottratti 6 punti (prima erano 10).
-Oltre i 60 km/h si perdono 10 punti (come prima).
SUPERAMENTO DEL TASSO ALCOLEMICO
-Non è più reato guidare ubriachi solo per chi supera il tasso alcolemico tra lo 0,5 e 0,8 grammi per litro di sangue. La depenalizzazione comporta che tale ipotesi configura solo un illecito amministrativo che comporta, tuttavia, una sanzione che va da 500 eu a 2.000 eu (come prima). Inoltre, è prevista la sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
-Resta reato e non cambia la sanzione per chi viola il limite tra 0,8 e 1,5 grammi per litro. In più, c'è l'arresto da 3 a 6 mesi e una multa compresa tra 800 eu e 3.200 eu a cui si aggiunge la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno.
-Se un “ubriaco” causa un incidente, le sanzioni sono state raddoppiate per tutte le categorie da 0,5 grammi di alcool in su (a prescindere dal grado di sforamento del limite). Raddoppia anche il fermo amministrativo del mezzo che passa da 90 a 180 giorni. Nei casi più gravi, e cioè per chi viola la soglia di 1.5 grammi di alcool per litro di sangue, scatta anche la revoca della patente.
-La Circolare dell'Interno sulle novità della legge 120/2010, diramata il 12 agosto 2010, ha precisato che in caso di incidente causato un guidatore in stato di ebbrezza, il fermo amministrativo immediato previsto dalla legge va eseguito verificando se c'è presente sul posto o può arrivare presto un altro obbligato in solido (in pratica, l'intestatario del veicolo, se persona diversa dal conducente). Solo in caso negativo, si potrà affidare il veicolo a un deposito autorizzato.
-E' previsto l'obbligo del "tasso alcolemico zero" per i giovani di età inferiore ai 21 anni, i neopatentati di categoria B nei primi tre anni di patente, i conducenti professionali che esercitano l'attività di trasporto di persone o cose e i conducenti di mezzi pesanti, autobus, autoarticolati e autosnodati. Per costoro, la condanna comporta la sospensione della patente da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo. Se questo appartiene a persona estranea al reato, in luogo della confisca viene raddoppiata la sospensione della patente. Il minore di 18 anni trovato alla guida dopo avere assunto bevande alcoliche potrà conseguire la patente di cat. B soltanto a 19 anni (se il tasso alcolemico non supera o,5 g/l), o a 21 anni (se il tasso alcolemico è superiore a 0,5 g/l).
-Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti comporterà le stesse sanzioni previste nel caso di guida con tasso superiore a 1,5 g/l, aumentate da un terzo alla metà.
NOTIFICHE SANZIONI
-La notifica delle multe deve essere effettuata entro 90 giorni (e non più 150) che diventano 100 giorni, per la notifica al proprietario, nel caso in cui il conducente venga subito fermato. Quando la notifica riguarda un soggetto residente all'estero, il termine resta di 360 giorni.
-Il recapito del verbale all'intestatario del veicolo (se assente): Se non si trova nè un portiere nè un convivente, si lascia l'avviso di giacenza. Dopo 10 giorni scatta la "compiuta giacenza" e la notifica si da' come avvenuta. La raccomandata di avviso che la giacenza è compiuta è la condizione indispensabile affinchè la notifica sia regolare.
-Obbligo di notifica per gli stranieri che accumulano tanti punti virtuali di penalità da far scattare l'inibizione della guida in Italia.
IMPORTANTE: I termini della notifica non sono riferiti al momento in cui il destinatario riceve il verbale ma a quello in cui l'organo di polizia ha affidato il plico al servizio postale. I 60 giorni per presentare il ricorso decorrono, invece, dalla data di ricezione del verbale. Tutto ciò è stato stabilito dalla Corte Costituzionale.
CIRCOLAZIONE
-Obbligo di dare la precedenza (almeno rallentando) anche ai pedoni che si accingono ad attraversare sulle striscie e di fermarsi se un pedone ha già iniziato l'attraversamento. In tal caaso vengono inasprite le decurtazioni di punteggio
-Obbligo di sistemare i rilevatori di velocità ad almeno un chilometro dal segnale che impone il limite.
-Obbligo di rifare gli esami se nel giro di 12 mesi si commettono n. 3 infrazioni da almeno 5 punti ciascuna.
-Punti-premio per i neo patentati che non commettono infrazioni.
-Obbligo di soccorso per animali di affezione coinvolti in incidenti. Sanzione di EU 389 nel caso di mancato soccorso.
-Sancita compiutamente l'idoneità dei pneumatici invernali per circolare con neve e ghiaccio e il potere degli enti di imporre l'obbligo di catene a gomme invernali a bordo.
-Abolita la decurtazione di punti per chi omette di accendere le luci quando previsto.
-Fermo amministrativo per chi circola con la targa posizionata irregolarmente.
DOCUMENTI
-Abrogata la norma che prevedeva il ritiro della carta di circolazione nel caso di circolazione con revisione scaduta (salvo che in autostrada). Nel caso di mancata revisione del veicolo, l'agente dovrà scrivere sul libretto di circolazione che l'interessato è stato sanzionato per violazione dell'art.80 c.d.s. e che pertanto il veicolo potrà circolare solo per recarsi ad effettuare la visita a prova. In caso di ulteriore inadempimento, scatta una sanzione minima di EU 1.842 oltre al fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni. In caso di reiterazione delle violazioni, si applicherà la confisca del veicolo.
-Obbligo di certificato che attesta le malattie pregresse, da presentare al medico abilitato quando si chiede il rilascio o il rinnovo della patente.
-Obbligo per le cancellerie penali di trasmettere agli organi di polizia le sentenze sulle infrazioni che comportano la perdita di punti.
-Nuove procedure per la confisca amministrativa ed il fermo amministrativo del veicolo.
STRANIERI
-Regime sanzionatorio modificato per chi guida con patenti straniere scadute o da convertire.
-Sancito compiutamente l'obbligo di fermo amministrativo per i veicoli di trasgressori stranieri fermati subito, se non pagano immediatamente la multa o la cauzione.
-Abolito l'obbligo di pagare subito la multa per i conducenti con patente extracomunitaria che guidano con veicolo con targa italiana.
AUTISTI PROFESSIONALI
-Pagamento immediato della multa per gli autisti di mezzi pesanti colti in eccesso di velocità grave, sorpasso vietato, sovraccarico grave, violazione dei tempi di guida e di riposo.
-Nuove sanzioni per gli autisti di mezzi pesanti che violano le regole sui tempi di guida e di riposo. Inasprite le responsabilità per l'azienda di trasporti e per le imprese committenti. Punibilità in Italia per violazioni commesse all'estero.
-Punibilità anche per gli autisti di mezzi pesanti che non inseriscono la loro card nel coronotachigrafo.
-Obbligo sanzionato per gli autisti di mezzi pesanti di avere la Carta di qualificazione del conducente.
-Abolite le scorte della Polizia stradale ai trasporti eccezionali: tutto passa ai privati, salvo il caso di chiusura totale di una strada.
INFRAZIONI VARIE
-Revoca della patente per inversione e circolazione contromano in autostrada o sulle strade extraurbane principali.
-Sanzioni per chi produce o commercializza pezzi di ricambio e accessori non omologati, con sequestro dei pezzi e dei veicoli su cui sono montati. In proposito, la Circolare ministeriale del 12 agosto 2010 ha precisato che il sequestro dell'intero veicolo è previsto quando smontare sul posto il pezzo risulta complesso, fa perdere tempo oppure comporta problemi di sicurezza nel prosieguo della marcia. Per riavere il veicolo, l'interessato dovrà poi smontare a sue spese il pezzo irregolare.
-E' stata ridotta la sanzione per chi getta cose o rifiuti che sporcano la strada: sanzione di Eu 100 (prima era di Eu 500).
-Inasprimento della sanzione per chi imbratta o danneggia la segnaletica: sanzione di Eu 389 eu (n.d.r. attenzione a chi, per festeggiare un matrimonio, addobba la segnaletica di scritte, foto, cartelli o palloncini).
-Possibilità di abbattere i cartelli pubblicitari abusivi piantati su suolo privato senza il consenso del proprietario.
-Possibilità di apporre segnali di cantiere con limitazioni temporanee anche per le aziende che fanno manutenzione di impianti e reti sotto la strada.
ALTRE NOVITA'
-Possibilità di dilazionare il pagamento di multe di importo superiore ad EU 200
-Divieto per i locali notturni di vendere alcolici dopo le tre di notte. Negli autogrill vietata la vendita di superalcolici dalle 22 alle 6 e la somministrazione dalle 2 alle 6.
-Minicar: non possono essere guidate da chi ha subito la sospensione della patente.
-Tir e bus: esteso da 65 a 68 anni il limite di età per i conducenti.
-Ultraottantenni: Per il rinnovo della patente dovranno ottenere uno specifico attestato sottoponendosi ad una visita medica specialistica biennale.
-Recupero punti: prevista una prova di esame al termine dei corsi che consentono di riottenere 6 punti.
-Permesso di guida a ore: nel caso di sospensione della patente, il titolare può chiedere al prefetto, entro 5 giorni dal ritiro effettuato dall'organo di vigilanza stradale, un permesso per guidare in determinate fasce orarie (max tre ore al giorno) per motivi di lavoro se è impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici oppure se deve assistere una persona disabile. In caso di accoglimento del ricorso, il Prefetto stabilirà fasce orarie e giorni. Nel contempo, la sanzione subirà un aumento per un numero di giorni pari al doppio delle ore complessive per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso.
-Targa personale: Tutte le nuove targhe diventano personali e non potranno essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo. In caso di cessione del veicolo, la targa resterà al titolare.
-Casco elettronico e scatola nera: partirà la sperimentazione del casco elettronico e della scatola nera. Compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto delle norme sulla privacy, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti può emanare, sentito il garante della privacy, direttive per prevedere, in via sperimentale, l'impiego del casco protettivo elettronico per i conducenti e i passeggeri di ciclomotori e motoveicoli e l'equipaggiamento della c.d. "scatola nera" su tutti gli autoveicoli per i quali occorra la patente di guida di categoria C, D, E. Tali obblighi consentiranno di rilevare la tipologia del percorso, la velocità media, le condizioni tecnico-meccaniche del veicolo e la condotta di guida al fine di ricostruire la dinamica di eventuali incidenti.
-Il nuovo Codice prevede, come norma programmatica (dunque, non ancora in vigore), la possibilità di elevare il limite di velocità a 150 km orari sulle autostrade a patto che siano rispettati alcuni requisiti: le tre corsie, il sistema Tutor, la manutenzione perfetta e il numero di incidenti.
-Raddoppia e passa a 155 eu la sanzione per gli autisti che non rispettano le limitazioni antinquinamento imposte dai Comuni. Nel caso di reiterazione nel biennio, è prevista la sospensione della patente da 15 a 30 giorni.
-Dal 19 gennaio 2011, con l'avvento della nuova patente europea, il vecchio patentino non servirà più. Da questa data è infatti previsto che i candidati alla guida di ciclomotori effettuino anche una prova pratica di guida finalizzata al conseguimento della nuova licenza. Nel caso di difetti visivi, il nuovo patentino potrà prevedere l'obbligo di fare uso delle lenti durante la guida.
-Norme processuali: Ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace (invariato). Novità nel caso di ricorso al Giudice di Pace: tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione (fissata dal giudice con decreto) devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni (sessanta giorni se il luogo della notificazione si trova all'estero). Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, i tempi si accorciano: l'udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito del ricorso. L'accelerazione dei tempi in caso di richiesta di sospensione sta nel fatto che non è più possibile pronunciare provvedimenti sospensivi fuori udienza (inaudita altera parte). Occorre, pertanto, sentire necessariamente le ragioni dell'organo accertatore prima di sospendere i verbali. Resta invariata la regola secondo cui il ricorso al giudice di pace è inammissibile qualora sia stato previamente presentato il ricorso al prefetto. Notificazione della sentenza: l'amministrazione è tenuta a notificare la sentenza al trasgressore soccombente così da determinare il decorso del termine di 30 giorni per proporre appello.