Illustriamo le linee essenziali del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n.28 e del Decreto Ministeriale n.180 del 18 ottobre 2010. In talune materie, dal 20 marzo 2011 scatterà il tentativo di conciliazione obbligatorio davanti ad una nuova figura, quella del mediatore..
OGGETTO DELLA MEDIAZIONE
Qualsiasi controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili. L'obbligo scatterà dal 20 marzo 2011.
INFORMATIVA OBBLIGATORIA SULLA MEDIAZIONE
All'atto del conferimento dell'incarico, a pena di annullabilità del contratto concluso con l'assistito, l'avvocato ha l'obbligo di informarlo per iscritto (con documento da allegare all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio) della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione.
CONTROVERSIE IMPROCEDIBILI SENZA PREVENTIVA MEDIAZIONE
L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità per le controversie in materia di:
1) condominio;
2) diritti reali;
3) divisione;
4) successioni ereditarie;
5) patti di famiglia;
6) locazione;
7) comodato;
8) affitto di aziende;
9) risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;
10) risarcimento del danno derivante da:
10.a) responsabilità medica,
10.b) diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità;
11) contratti assicurativi;
12) contratti bancari;
13) Contratti finanziari.
RAPPORTI TRA MEDIAZIONE E PROCESSO (Dlgs. 4 marzo 2010, n. 28, articolo 5, comma 3)
Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso:
1) la concessione di provvedimenti cautelari e urgenti;
2) la trascrizione della domanda giudiziale.
LA MEDIAZIONE NON SI APPLICA:
a) nei procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito;
c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti reclamabili con cui è accolta o respinta la domanda;
d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
e) nei procedimenti in camera di consiglio;
f) nell'azione civile esercitata dal processo penale.
PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
I. presentazione della domanda di mediazione, mediante deposito di un'istanza presso un organismo di conciliazione iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia;
II. comunicazione della domanda di conciliazione alle altre parti con effetti:
II.a) di impedimento condizionato della decadenza;
II.b) di interruzione e sospensione della prescrizione.
III. procedimento non soggetto a formalità. Si svolge secondo il regolamento dell'organismo di conciliazione, davanti ad un mediatore terzo ed imparziale, tenuto alla riservatezza, vincolato al segreto professionale, con possibilità di nomina di mediatori ausiliari nel caso siano necessarie specifiche competenze tecniche ed, eventualmente, di consulenti;
IV . fase di trattazione: il mediatore si adopera per il raggiungimento di un accordo;
V. in caso di insuccesso della precedente fase, il mediatore comunica per iscritto alle parti una proposta di conciliazione, se lo ritiene opportuno o se le parti lo richiedono. Entro sette giorni, le parti possono accettare la proposta, altrimenti, decorsi sette giorni, la proposta si intende rifiutata.
VI. Nel caso di accordo bonario, il processo verbale, sottoscritto dal mediatore e dalle parti, dovrà essere omologato dal Tribunale. Esso costituirà titolo esecutivo sia per l'espropriazione forzata che per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Nel caso di mancata conciliazione, sarà possibile radicare la causa davanti ai giudici ordinari. In questo caso, se è stata formulata e rifiutata una proposta di conciliazione e la sentenza che conclude il processo è di contenuto corrispondente alla proposta, la parte vincente può essere condannata al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente e al versamento di un tributo pari al contributo unificato dovuto.
AGEVOLAZIONI FISCALI
I. Atti e documenti relativi al procedimento di conciliazione: sono esenti da imposta di bollo, da ogni spesa, da ogni tributo, da ogni diritto.
II. Verbale di conciliazione: è esente dall'imposta di registro fino ad Eu 50.000; oltre, si paga solo sulla differenza.
III. Indennità pagate al mediatore: credito di imposta fino ad Eu 500 nel caso di successo della mediazione; la metà in caso di insuccesso.
ALTRE NORME
-La mediazione potrà essere avviata dalle parti sia prima che durante il processo.
-Il procedimento di conciliazione non potrà avere una durata superiore a quattro mesi trascorsi i quali il processo potrà avere inizio o proseguire.
-Le parti potranno rivolgersi a enti di mediazione sia pubblici (costituiti per esempio dalle Camere di Commercio o dagli ordini professionali) sia privati. Il regolamento in vigore da venerdì 5 novembre fissa i requisiti per chi aspiri ad essere formatore o mediatore. Per i mediatori è necessaria una polizza assicurativa di valore non inferiore di 500.000 eu e la disponibilità di alemno cinque mediatori dotati di laurea triennale o iscritti ad un ordine professionale.