Con sentenza del 17 aprile 2018, la Corte di Giustizia ha stabilito che, il ritardo e la cancellazione di voli derivanti da uno sciopero selvaggio non possono essere considerati come una circostanza eccezionale in quanto situazione legata alle normali misure di gestione delle aziende. Non sussistendo una circostanza eccezionale ai sensi delregolamento, il vettore sarà tenuto a corrispondere la compensazione pecuniaria prevista dal diritto comunitario.