La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, d.P.R. n. 313/2002 nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal d.lgs. n. 122/2018 nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall’interessato non siano riportate le iscrizioni dell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato e della sentenza che dichiara l’estinzione del reato. (Corte Costituzionale, sentenza n. 231/18; depositata il 7 dicembre)