Nell’ambito di un concorso pubblico per il reclutamento nelle forze armate va escluso - ex lege - il candidato che riporti un tatuaggio non coperto ovvero, anche se collocato in “parti visibili”, avente carattere e contenuto considerato “deturpante” per sede o natura e, comunque, quando il tatuaggio è indice di “abnorme personalità” in virtù del suo contenuto. (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 6640/19; depositata il 3 ottobre)