Questo istituto esiste nel nostro ordinamento giuridico dal 1983 (L.184/1983) ma riguarda solo le coppie eterosessuali. A seguito della sentenza del Tribunale di Roma, il disegno di legge Cirinnà punta ad estenderlo anche alle coppie omosessuali. Si tratta di una norma che consente l’adozione del figlio del coniuge a patto che sussistano i seguenti presupposti: Segue
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Questo istituto esiste nel nostro ordinamento giuridico dal 1983 (L.184/1983) ma riguarda solo le coppie eterosessuali. A seguito della sentenza del Tribunale di Roma, il disegno di legge Cirinnà punta ad estenderlo anche alle coppie omosessuali. Si tratta di una norma che consente l’adozione del figlio del coniuge a patto che sussistano i seguenti presupposti:
1) vi sia il consenso del genitore biologico; 2) che l’adozione corrisponda all’interesse del figlio; 3) che vi sia il consenso del minore che abbia compiuto 14 anni o che, comunque, sia stato ascoltato (se di età tra i 12 e i 14). L’adozione viene disposta dal Tribunale per i minorenni solo dopo un attento esame sull’idoneità affettiva ed educativa, la situazione personale ed economica, lo stato di salute nonchè l’ambiente familiare del soggetto che chiede l’adozione.