La cosiddetta sospensione feriale, prevista dalle leggi n.12/1941 e 742/1969, è stata modificata dal decreto legge 132/2014. L'art. 16, comma 1 del decreto, nel testo originario, aveva ridotto il periodo "dal 6 agosto al 31 agosto". La norma è stata modificata in sede di conversione e il periodo di sospensione è stato definitivamente fissato dal 1 agotso al 31 agosto. La sospensione consente agli operatori del diritto di far slittare al 1° settembre il computo dei termini processuali che vengono interrotti al 31 luglio. Vediamo con quali eccezioni.
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Dal 1° agosto al 31 agosto opera la c.d. sospensione dei termini processuali. Tale sospensione non opera nel campo del diritto sostanziale (es. termini per adempiere un contratto oppure una disdetta) e non opera neppure negli arbitrati che sono considerati procedure non contenziose.
La sospensione feriale, pertanto, rappresenta la regola che disciplina i termini in campo processuale.
Questa regola, tuttavia, presenta delle eccezioni che hanno il carattere della tipicità in quanto sono espressamente previste dalla legge.
Illustriamo i casi in cui non opera la sospensione dei termini processuali.
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-GIUDIZI CAUTELARI CIVILI (sequestri, denuncia di nuova opera e di danno temuto, diritti d'autore, ecc.)
-CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO
-CONTROVERSIE DI NATURA PREVIDENZIALE E RELATIVE IMPUGNAZIONI DI SANZIONI IRROGATE AI DATORI DI LAVORO
-RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO
-CAUSE PER ALIMENTI, DIRITTO ALL'ADEGUAMENTO DELL'ASSEGNO ALIMENTARE TRA CONIUGI SEPARATI
-DICHIARAZIONE E REVOCA DI FALLIMENTI, IMPUGNAZIONI DA PARTE DEL FALLITO E DA PARTE DEI CREDITORI
-CAUSE IN MATERIA DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO, IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA CHE, RIGETTANDO LA DOMANDA DI OMOLOGA, DICHIARA IL FALLIMENTO
-CAUSE DI SFRATTO E CONVALIDA DI LICENZA PER FINITA LOCAZIONE PER LA FASE DI TIPO SOMMARIO
-CONTROVERSIE RELATIVE AI RAPPORTI AGRARI, SOGGETTE AL RITO DEL LAVORO
-OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE E AGLI ATTI ESECUTIVI
-OPPOSIZIONE AL DECRETO DI AMMORTAMENTO DI ASSEGNI BANCARI
-PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, NON GIURISDIZIONALE, NEL PUBBLICO IMPIEGO
-PROCEDIMENTO INNANZI LE AUTORITA' GARANTI E INDIPENDENTI
-TERMINI PER LA NOTIFICA AI RESPONSABILI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
-TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE AL PREFETTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA