La presupposizione costituisce un’ipotesi di scioglimento del contratto di creazione dottrinale e giurisprudenziale. In pratica, senza che le parti ne abbiano fatta espressa menzione, una data situazione di fatto (attuale o futura) viene considerata come presupposto determinante ai fini della conclusione del contratto. Per tale motivo, parte della dottrina definisce la presupposizione una "condizione inespressa". Segue
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La presupposizione costituisce un’ipotesi di scioglimento del contratto di creazione dottrinale e giurisprudenziale. Come si può leggere sul Torrente, "talora accade che le parti abbiano dettato il regolamento negoziale fondando le loro valutazioni su determinati presupposti che in seguito possono essere venuti meno o che, nonostante le attese, non si sono verificati". In pratica, senza che le parti ne abbiano fatta espressa menzione, una data situazione di fatto (attuale o futura) viene considerata come presupposto determinante ai fini della conclusione del contratto. Per tale motivo, parte della dottrina definisce la presupposizione una "condizione inespressa".
La definizione più efficace di tale istituto viene fornita dalla sentenza della Cassazione, n. 633 del 24/03/2006, che statuisce quanto segue: “La cosiddetta presupposizione deve intendersi come figura giuridica che si avvicina, da un lato, ad una particolare forma di condizione, da considerarsi implicita e, comunque, certamente non espressa nel contenuto del contratto e, dall'altro, alla stessa causa del contratto, intendendosi per causa la funzione tipica e concreta che il contratto è destinato a realizzare; il suo rilievo resta dunque affidato all'interpretazione della volontà contrattuale delle parti, da compiersi in relazione ai termini effettivi del negozio giuridico dalle medesime stipulato. Deve pertanto ritenersi configurabile la presupposizione tutte le volte in cui, dal contenuto del contratto, si evinca che una situazione di fatto, considerata, ma non espressamente enunciata dalle parti in sede di stipulazione del medesimo, quale presupposto imprescindibile della volontà negoziale, venga successivamente mutata dal sopravvenire di circostanze non imputabili alle parti stesse, in modo tale che l'assetto che costoro hanno dato ai loro rispettivi interessi venga a trovarsi a poggiare su una base diversa da quella in forza della quale era stata convenuta l'operazione negoziale, così da comportare la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'articolo 1467 cod. civ.”.
Un esempio: acquistare un terreno per costruire una casa; entrambi i contraenti "presupponevano" l'edificabilità del suolo di cui viene successivamente constatata l'inedificabilità.
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