Con la sentenza n.17161/2012 la Corte di Cassazione ha introdotto il principio della "personalizzazione" del danno non patrimoniale. La Suprema Corte, richiamando la nota sentenza SS.UU.n. 26972/2008 ha ribadito che quando il fatto illecito integra gli estremi di reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua globalità. SEGUE
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Con la sentenza n.17161/2012 la Corte di Cassazione ha introdotto il principio della "personalizzazione" del danno non patrimoniale. La Suprema Corte, richiamando la nota sentenza SS.UU.n. 26972/2008 ha ribadito che quando il fatto illecito integra gli estremi di reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua globalità, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva derivante dal reato. Pertanto, poichè il risarcimento postula la necessità di un ristoro integrale del danno subito, occorre tener conto di tutte le tipologie di pregiudizio sofferti, ivi compresi quelli esistenziali, purché sia provata nel giudizio l'autonomia e la distinzione degli stessi. (Cass. Civ. n. 9238/2011). Conseguentemente, spetta al giudice provvedere all'integrale riparazione del pregiudizio subito “secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell'ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del danneggiato, delle gravità della lesione e, dunque, delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno.”